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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MAIOLATI SPONTINI Provincia di Ancona |
TITOLO IIIDISCIPLINA DEL TERRITORIO
Art. 56 - Sottozona ET1 Emergenza geomorfologica
Destinazioni previste: quelle di cui all'art. 13, n. 27, 36 e 43; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 13/90, sono consentite le destinazioni d'uso di cui all'art. 13, n. 1, 4, 5 (limitata all'attività agrituristica), 37 e 38.
A) Attività agro-silvo-pastorali - gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi solo se non alterano i caratteri dell'emergenza individuata. - è prescritta la salvaguardia delle specie autoctone (querce, lecci, etc,) ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani; sono prescritti il mantenimento, l'incremento e la sostituzione in caso di morte delle specie arboree poste al bordo dei fondi, lungo le strade ed i corsi d'acqua, nonché il mantenimento e l'incremento delle siepi vive nelle scarpate. - non sono ammessi interventi che modifichino in modo sostanziale il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R. - è prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con relativi tracciati, dimensioni, pavimentazioni, ed arredi particolari. - è ammessa la costituzione di un parco urbano con funzioni didattiche e scientifiche all'interno del quale si potranno creare punti di osservazione di interesse geologico, aree umide per la sosta degli uccelli, ambienti naturali, arboreti con specie botaniche di interesse naturalistico, sentieri-natura, percorsi pedonali e ciclabili, strutture sportive che non modifichino il profilo del terreno. In questo caso dovrà essere predisposto un piano urbanistico preventivo esteso all'intera sottozona e si applicheranno le norme relative alla sottozona VP (parchi urbani) di cui al precedente art. 47.
B) Attività edilizia - per gli edifici e manufatti rurali esistenti - ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 31 esclusi quelli di interesse storico - sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria (art. 15), la manutenzione straordinaria (art. 16) e la ristrutturazione edilizia (art. 19) senza aumento di volume e senza previa demolizione. - non sono ammessi ampliamenti, nuove costruzioni ed interventi di demolizione-ricostruzione.
Strumenti di intervento: permesso di costruire e denuncia di inizio attività. |
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