Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO

 

Art. 49 - Zone E

 

La suddivisione in sottozone deriva dall'incrocio tra le specifiche modalità di organizzazione produttiva delle diverse parti del territorio agrario e la loro collocazione in rapporto al paesaggio ed ai sottosistemi tematici, così come sono definiti dal P.P.A.R..

La normativa di ciascuna sottozona recepisce, integra e specifica e pertanto sostituisce interamente le norme relative alle Categorie costitutive del paesaggio contenute nel Titolo IV delle N.T.A. del P.P.A.R.

Gli edifici rurali esistenti di interesse storico sono individuati nelle planimetrie di Piano e sono sottoposti alla disciplina dell'art. 31 (Sottozone A4).

 

Al fine di tutelare le risorse idriche e idrogeologiche, valgono le seguenti disposizioni:

-          è vietata l'intubazione dei corsi d'acqua esistenti, salvo casi  particolari, comunque per tratti limitati e di volta in volta  valutati dopo aver acquisito i dati relativi alle portate ed  alle condizioni idrauliche, idrologiche e geomorfologiche; lo scolo ed il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi genere a meno di preventiva depurazione; la discarica nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi, solidi, o di sostanze di altro genere, con la sola eccezione delle sostanze ad uso agronomico consentite dalle leggi vigenti e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

-          i sistemi di smaltimento delle acque reflue sul suolo, in aree non asservite da pubbliche fognature, dovranno essere autorizzati previa presentazione di una relazione tecnica contenente la caratterizzazione litostratigrafica e idrogeologica dei terreni presenti, le motivazioni delle scelte progettuali e le caratteristiche costruttive dei sistemi di smaltimento adottati, da elaborarsi nel rispetto della normativa vigente e sottoscritta da professionisti abilitati.

-          lo stoccaggio dei liquami di origine organica e del letame è consentito previa esecuzione di indagini geologiche e idrogeologiche atte a verificare:

-          la caratterizzazione litostratigrafia e idrogeologica dei terreni presenti e l’andamento della eventuale falda idrica sotterranea;

-          la presenza di opere di captazione poste a valle dell’impianto o che comunque possano essere interessate da contaminazioni batteriologiche derivanti da possibili percolazioni di materiale organico.

-          le condizioni geomorfologiche con particolare riferimento alla stabilità dei pendii, prima e dopo l’intervento.

-          una volta messi in funzione gli impianti di stoccaggio, dovrà essere effettuato il controllo batteriologico in pozzetti piezometrici realizzati nell’intorno dell’impianto.

-          l’escavazione di nuovi pozzi dovrà essere autorizzata previa presentazione di una relazione tecnica, da elaborarsi nel rispetto della normativa vigente e sottoscritta da professionisti abilitati, contenente in particolare la caratterizzazione litostratigrafica e idrogeologica dei terreni attraversati dalla perforazione, il livello statico della falda e le caratteristiche tecniche costruttive del pozzo.

-          i sistemi colturali vanno organizzati incentivando il miglioramento della regimazione idrica delle acque, ostacolandone l’infiltrazione negli strati profondi del terreno, il contenimento dei fenomeni erosivi e il miglioramento  delle condizioni chimico-fisiche e biologiche del suolo.

-          i fossi e gli altri corsi d’acqua presenti all’interno dei fondi agricoli dovranno essere presidiati lungo le sponde con adeguata copertura vegetale; dovranno essere realizzate pulizie periodiche degli alvei fossi dagli eventuali intralci, quali rami secchi rovi ecc, evitando ogni tipo di interruzione o impedimento al flusso dei fossi o canali, ovvero prevedendo un nuovo e/o diverso percorso delle acque intercettate, purché in grado di garantire la stessa efficienza idraulica.

-          è ammessa la costruzione di laghetti artificiali, ove sussistano condizioni accertate di corretto assetto geologico, geomorfologico, idraulico e idrogeologico, conformemente a quanto previsto dai Piani territoriali di carattere sovracomuunale e dalla vigente normativa in materia di invasi e dighe artificiali.

-          interventi volti alla realizzazione di scassati profondi e di drenaggi sotterranei (per nuovi impianti di vigne o altre colture specializzate) dovranno essere autorizzati, previa presentazione di una relazione tecnica contenente la localizzazione dell’intervento su base topografica in scala non inferiore a 1:5.000, la caratterizzazione litostragrafica dei terreni, gli elementi geomorfologici e le caratteristiche costruttive delle eventuali opere di regimazione superficiali e sotterranee.

-          le opere di sistemazione dei terreni agrari che prevedono movimenti terra ingenti, dovranno altresì essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica che attesti la stabilità complessiva del versante prima e dopo le modifiche in progetto.

-          dovranno essere evitate le lavorazioni profonde al fine di ostacolare i movimenti di traslazione verticale dell’acqua e i fenomeni erosivi. Ad esse dovranno essere preferite tecniche alternative quali semina su sodo, lavorazione minima, ecc.

-          in prossimità dei bordi delle scarpate morfologiche e di frana, è fissata una fascia di tutela di 10 m, all’interno della quale vige il divieto di aratura.

-          al limite più elevato della fascia tutelata dovrà essere realizzato un fossetto di guardia per la raccolta e il drenaggio delle acque superficiali che dovranno essere convogliate lontano dal bordo della scarpata.

 

Sono ammessi gli interventi di bonifica e di risanamento dei dissesti eventualmente presenti, privilegiando ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi dovranno essere preceduti da accurate indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, integrate da studi specifici nel settore agronomico-forestale e paesistico, volte all’esatta individuazione delle problematiche presenti e ad accertare nel dettaglio la geometria e l’entità del fenomeno, le cause predisponenti e quelle scatenanti e a determinare le modalità di intervento nel breve e nel lungo periodo.

 

Nelle aree interessate da erosione calanchiva vanno adottati interventi coordinati, miranti all’interruzione della progressione del fenomeno e alla possibilità di ricreare un substrato idoneo alla ricrescita della vegetazione. Inoltre al fine di rallentare l’espansione del fenomeno va creata un’adeguata area di rispetto (dell’ampiezza di almeno 10 m) all’esterno della zona in erosione in corrispondenza della quale non dovranno essere effettuate lavorazioni del terreno. Sono vietate le pratiche agricole di qualsiasi tipo, salvo i nuovi impianti (uliveti, noceti o altre colture specializzate) che potranno essere previsti soltanto dopo l’avvenuta bonifica dell’area calanchiva.

Nei casi in cui i calanchi siano in forma più avanzata e distanze inferiori ai 50 m da  manufatti o infastrutture di qualsiasi tipo, sono incentivati interventi di bonifica e risanamento idraulico-forestale, privilegiando ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi dovranno essere preceduti da accurate indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, integrate da studi specifici nel settore agronomico-forestale e paesistico, volte all’esatta individuazione delle problematiche presenti e ad accertare nel dettaglio la geometria e l’entità del fenomeno, le cause predisponenti e quelle scatenanti e a determinare le modalità di intervento nel breve e nel lungo periodo.

INDICE DELLE NORME

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