Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

 

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO

 

Art. 55 - Sottozone E6  Paesaggio agrario storico

 

Destinazione prevista: quella di cui all'art. 13, n. 36 e 43; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 13/90, sono consentite le destinazioni d'uso di cui all'art. 13, n. 1, 4, 5 (limitata all'attività agrituristica), 37 e 38.

 

 A) Attività agro-silvo-pastorali

-          gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi solo se compatibili con la conservazione delle testimonianze delle tecniche agricolo-produttive storiche.

-          debbono essere tutelati i filari e le alberate (oliveti, aceri, olmi maritati alla vite), e possibilmente ripristinati anche mediante il recupero degli individui isolati (gelsi e alberi da frutto) che residuano dagli insiemi colturali tradizionali.

-          tutte le specie autoctone esistenti lungo le strade, le scarpate ed i corsi d'acqua, debbono essere mantenute, incrementate e sostituite con specie analoghe in caso di morte.

-          non sono ammessi interventi che modifichino in modo sostanziale  il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R. 

-          è prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con relativi tracciati, dimensioni,  pavimentazioni, ed arredi particolari.

 

-          è vietata  l'aratura di profondità superiore a ml. 0,5 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate; la suddetta aratura di profondità è, comunque, vietata nella fascia contigua di ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno  dell'argine dei corsi d'acqua. Nella fascia di ml. 3 a partire dallo stesso punto è, inoltre, vietata qualunque forma di aratura o di dissodamento.

 

 B) Attività edilizia

-          per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico  ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 31 - sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria (art. 15), la manutenzione straordinaria (art. 16) e la ristrutturazione edilizia (art. 19) senza aumento di volume e senza previa demolizione.

-          non sono ammessi ampliamenti, nuove costruzioni ed interventi di demolizione-ricostruzione.

-          nelle fasce adiacenti alla strada provinciale n. 11 è vietata l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni.

 

Strumenti di intervento: permesso di costruire e denuncia di inizio attività.

Art. 49 - Zone E

INDICE DELLE NORME

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