Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO

 

Art. 53 - Sottozone E4  Versanti.

Destinazione prevalente: quella di cui all'art. 13, n. 43; è, inoltre prevista la destinazione di cui all'art. 13, n. 36; sono, altresì consentite le destinazioni di cui all'art. 13, n. 27 e 42  qualora non comportino la realizzazione di manufatti che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 13/90, sono consentite le destinazioni d'uso di cui all'art. 13, n. 1, 4, 5 (limitata all'attività agrituristica), 37 e 38.

 

 A) Attività agro-silvo-pastorali

-          gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi solo se volti anche alla riqualificazione del paesaggio. Le coltivazioni dovranno consentire il riassetto idrogeologico.

-          tutte le specie arboree esistenti, comprese quelle lungo le strade, le scarpate ed i corsi d'acqua, quelle da produzione e quelle all'interno dei fondi (alberate, filari, siepi, querce) debbono essere mantenute, incrementate e sostituite con specie analoghe in caso di morte. È, comunque, vietato l'abbattimento senza sostituzione di qualunque formazione vegetale esistente.

-          per le nuove piantumazioni possono essere utilizzate: roverella, acero campestre, acero minore,, acero d'Ungheria, sorbo domestico, ciavardello, carpino nero, orniello, ciliegio selvatico, tiglio selvatico, berretta da prete, sanguinella corniolo; l'impiego della robinia è consentito solo nei versanti più scoscesi con pericolo di smottamento.

-          è vietata  l'aratura di profondità superiore a ml. 0,5 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione ai bordi delle scarpate.

-          non sono ammessi interventi che modifichino in modo sostanziale  il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R. 

-          è prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con relativi tracciati, dimensioni,  pavimentazioni, ed arredi particolari.

-          sono vietati nuovi impianti di cave.

 

 B) Attività edilizia

-          per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 31 -  sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria (art. 15), la manutenzione straordinaria (art. 16) e la ristrutturazione edilizia (art. 19) senza aumento di volume e senza previa demolizione, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli interventi di demolizione con ricostruzione (art. 22) purché in loco e senza aumenti di volume. 

-          non sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni.

-         nelle fasce adiacenti alla strada provinciale n. 11 è vietata l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni.

 

Strumenti di intervento: permesso di costruire e denuncia di inizio attività.

Art. 49 - Zone E

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