Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO

 

Art. 52 - Sottozone E3  Corsi d'acqua

Destinazioni prevalenti: quelle di cui all'art. 13, n. 36 e 43; è, inoltre prevista la destinazione di cui all'art. 13, n. 26; sono, altresì consentite le destinazioni di cui all'art. 13, n. 27 e 42  qualora non comportino la realizzazione di manufatti che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno, le dimensioni e l'andamento degli alvei; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 13/90, sono consentite le destinazioni d'uso di cui all'art. 13, n. 1, 4, 5 (limitata all'attività agrituristica), 37 e 38.

 

 A) Attività agro-silvo-pastorali

-          gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi solo se volti anche alla riqualificazione dell'ambiente fluviale e vallivo.

-          tutte le specie arboree esistenti, comprese quelle lungo le strade e le scarpate, quelle da produzione e quelle all'interno dei fondi (alberate, filari, siepi, querce camporili) debbono essere mantenute, incrementate e sostituite con specie analoghe in caso di morte. È, comunque, vietato l'abbattimento senza sostituzione di qualunque formazione vegetale esistente.

-          per quanto riguarda le specie igrofile, è consentito il taglio degli individui senili, secondo le norme stabilite dalla legge ed a condizione che vi sia una nuova piantumazione con essenze igrofile idonee. È, inoltre, prescritta la ricostituzione della vegetazione ripariale (con aggruppamenti di salici, pioppi, ontani neri) nei tratti di maggiore depauperamento o dove essa è stata completamente soppressa; nelle fasce più esterne possono essere aggiunte altre entità quali: corniolo, sanguinella, ligustro, berretta da prete. È prescritto lo sfoltimento dei rovi e delle specie infestanti nei casi in cui impediscono la crescita delle essenze igrofile di tipo specifico.

-          è vietata  l'aratura di profondità superiore a ml. 0,5 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate; la suddetta aratura di profondità è, comunque, vietata nella fascia contigua di ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno  dell'argine dei corsi d'acqua. Nella fascia di ml. 3 a partire dallo stesso punto è, inoltre, vietata qualunque forma di aratura o di dissodamento.

-          non sono ammessi interventi che modifichino in modo sostanziale  il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R. Salvo che per la sottozona relativa al fiume Esino, sono ammessi i lagoni di accumulo a fini irrigui.

-          nelle aree interessate da opere di difesa fluviale, dovranno essere privilegiate tecniche di ingegneria naturalistica e di sistemazione idraulico-forestale al fine di ridurre o eliminare l’erosione alterale spondale.

-          è prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con relativi tracciati, dimensioni,  pavimentazioni, ed arredi particolari.

-          all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di rilevante valore paesaggistico.

-          sono vietati nuovi impianti di cave.

 

B) Attività edilizia

-          sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui all'art. 45 delle N.T.A. del P.P.A.R., salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere sia viarie che impiantistiche necessarie all'attraversamento dei corsi d'acqua. 

-          per gli edifici rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 31 -  sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria (art. 15), la manutenzione straordinaria (art. 16) e la ristrutturazione edilizia (art. 19) senza aumento di volume e senza previa demolizione, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli interventi di demolizione con ricostruzione (art. 22) purché in loco e senza aumenti di volume. 

-          non sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di depositi e manufatti agricoli di non rilevanti dimensioni (SUL comunque non superiore a mq. 200 ed H max inferiore a ml. 4,5), e di serre - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. 8, 10, 12, 13 e 14 della L.R. 13/90 - purché a distanza non inferiore a ml. 75 a partire dalle sponde o dal piede esterno  dell'argine dei corsi d'acqua o delle eventuali aree di esondazione.

 

 Strumenti di intervento: permesso di costruire e denuncia di inizio attività.

Art. 49 - Zone E

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