Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO

 

Art. 51 - Sottozone E2  Agricole dei crinali.

Destinazione prevalente: quella di cui all'art. 13, n. 36; sono, inoltre previste le destinazioni di cui all'art. 13, n. 27, 37, 40, 43; sono, altresì consentite le destinazioni di cui all'art. 13, n. 38 e 42 qualora non comportino la realizzazione di manufatti di rilevanti dimensioni; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della L.R. 13/90, sono consentite anche le destinazioni d'uso di cui all'art. 13, n. 1, 4, 5 (quest'ultima limitata all'attività agrituristica).

 

 A) Attività agro-silvo-pastorali

-          sono consentiti solo interventi atti a favorire il mantenimento e lo sviluppo di quelle attività agro-silvo-pastorali che contribuiscono alla riqualificazione del paesaggio collinare.

-          è prescritta la salvaguardia delle specie autoctone (querce, lecci, etc,) ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani; debbono essere tutelate le alberate (oliveti, aceri, olmi maritati alla vite), i filari e gli individui isolati (querce camporili, gelsi e alberi da frutto) che residuano dal paesaggio agrario storico. È, comunque, vietato l'abbattimento senza sostituzione di qualunque formazione vegetale esistente.

-          sono prescritti il mantenimento, l'incremento e la sostituzione di alberi in caso di morte lungo le strade ed i corsi d'acqua ed il mantenimento e l'incremento delle siepi vive nelle scarpate.

-          è vietata  l'aratura di profondità superiore a ml. 0,5 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate.

-          non sono ammessi interventi che modifichino in modo consistente rilevati, avvallamenti, corsi delle acque; sono vietati nuovi impianti di cave, mentre nelle cave esistenti sono ammessi i soli interventi di recupero ambientale.

-          è prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con relativi tracciati, dimensioni,  pavimentazioni, ed arredi particolari; sono consentiti adeguamenti soltanto nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità ai fini della sicurezza viaria.

-          sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.

 

 B) Attività edilizia

-          per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 31 -  sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria (art. 15), la manutenzione straordinaria (art. 16) e la ristrutturazione edilizia (art. 19) senza aumento di volume e senza previa demolizione, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli ampliamenti (art. 21), gli interventi di demolizione con e senza ricostruzione (artt. 22 e 23), di nuova edificazione su area libera (art. 24).

-          non è ammessa la costruzione di una seconda casa colonica qualora sia subordinata alla destinazione di quella esistente ad annesso agricolo.

-          sono vietati i silos e depositi agricoli di rilevanti dimensioni (SUL superiore a mq. 200 ed H max superiore a ml. 4,5), le costruzioni di tipo agro-industriale da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, e gli allevamenti zootecnici di tipo industriale.

-          è vietata l'apposizione ai lati delle strade di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, con la sola eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni.

 

 Strumenti di intervento: permessi di costruire e denuncie di inizio attività.

Art. 49 - Zone E

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