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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MAIOLATI SPONTINI Provincia di Ancona |
TITOLO IIIDISCIPLINA DEL TERRITORIO
Art. 51 - Sottozone E2 Agricole dei crinali. Destinazione prevalente: quella di cui all'art. 13, n. 36; sono, inoltre previste le destinazioni di cui all'art. 13, n. 27, 37, 40, 43; sono, altresì consentite le destinazioni di cui all'art. 13, n. 38 e 42 qualora non comportino la realizzazione di manufatti di rilevanti dimensioni; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della L.R. 13/90, sono consentite anche le destinazioni d'uso di cui all'art. 13, n. 1, 4, 5 (quest'ultima limitata all'attività agrituristica).
A) Attività agro-silvo-pastorali - sono consentiti solo interventi atti a favorire il mantenimento e lo sviluppo di quelle attività agro-silvo-pastorali che contribuiscono alla riqualificazione del paesaggio collinare. - è prescritta la salvaguardia delle specie autoctone (querce, lecci, etc,) ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani; debbono essere tutelate le alberate (oliveti, aceri, olmi maritati alla vite), i filari e gli individui isolati (querce camporili, gelsi e alberi da frutto) che residuano dal paesaggio agrario storico. È, comunque, vietato l'abbattimento senza sostituzione di qualunque formazione vegetale esistente. - sono prescritti il mantenimento, l'incremento e la sostituzione di alberi in caso di morte lungo le strade ed i corsi d'acqua ed il mantenimento e l'incremento delle siepi vive nelle scarpate. - è vietata l'aratura di profondità superiore a ml. 0,5 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate. - non sono ammessi interventi che modifichino in modo consistente rilevati, avvallamenti, corsi delle acque; sono vietati nuovi impianti di cave, mentre nelle cave esistenti sono ammessi i soli interventi di recupero ambientale. - è prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con relativi tracciati, dimensioni, pavimentazioni, ed arredi particolari; sono consentiti adeguamenti soltanto nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità ai fini della sicurezza viaria. - sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.
B) Attività edilizia - per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 31 - sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria (art. 15), la manutenzione straordinaria (art. 16) e la ristrutturazione edilizia (art. 19) senza aumento di volume e senza previa demolizione, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli ampliamenti (art. 21), gli interventi di demolizione con e senza ricostruzione (artt. 22 e 23), di nuova edificazione su area libera (art. 24). - non è ammessa la costruzione di una seconda casa colonica qualora sia subordinata alla destinazione di quella esistente ad annesso agricolo. - sono vietati i silos e depositi agricoli di rilevanti dimensioni (SUL superiore a mq. 200 ed H max superiore a ml. 4,5), le costruzioni di tipo agro-industriale da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, e gli allevamenti zootecnici di tipo industriale. - è vietata l'apposizione ai lati delle strade di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, con la sola eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni.
Strumenti di intervento: permessi di costruire e denuncie di inizio attività. |
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