Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO

 

Art. 50 - Sottozone E1  Agricole normali.

 

Destinazione prevalente: quella di cui all'art. 13, n. 36; sono, inoltre previste le destinazioni di cui all'art. 13, n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; sono, altresì consentite le destinazioni di cui all'art. 13, n. 27; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della L.R. 13/90, sono consentite anche le destinazioni d'uso di cui all'art. 13, n. 1, 4 e 5 (quest'ultima limitata all'attività agrituristica).

 

 A) Attività agricola

-          sono consentiti gli interventi atti a favorire il mantenimento, e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche compatibili con l'obbiettivo della riqualificazione paesistico-ambientale.

-          è prescritta la salvaguardia delle specie autoctone (querce, lecci, etc,) ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani; debbono essere tutelate le alberate (oliveti, aceri, olmi maritati alla vite), i filari e gli individui isolati (gelsi e alberi da frutto) che residuano dal paesaggio agrario storico.

-          sono prescritti il mantenimento, l'incremento e la sostituzione in caso di morte delle specie arboree poste al bordo dei fondi,  lungo le strade ed i corsi d'acqua, nonché il mantenimento e l'incremento delle siepi vive nelle scarpate.

-          è vietata  l'aratura di profondità superiore a ml. 0,5 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate.

-          non sono ammessi nuovi impianti di cave non previsti nell'apposito Piano di settore e tutti gli interventi che modifichino in modo consistente rilevati, avvallamenti, corsi delle acque. I movimenti che dovessero apparire giustificati per l'uso agricolo dei suoli, qualora interessino estese porzioni di territorio, dovranno essere autorizzati dal Sindaco su parere della commissione edilizia.

-          è prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con relativi tracciati, dimensioni, pavimentazioni, ed arredi particolari; sono consentiti adeguamenti soltanto nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità ai fini della sicurezza viaria.

 

 B) Attività edilizia

-          per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 31 - sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria (art. 15), la manutenzione straordinaria (art. 16) e la ristrutturazione edilizia (art. 19) senza aumento di volume e senza previa demolizione, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. da 2 a 14 della L.R. 13/90 - anche gli ampliamenti (art. 21), le sistemazioni del suolo (art. 25), gli interventi di demolizione con e senza ricostruzione (artt. 22 e 23), di nuova edificazione su area libera (art. 24).

-          è vietata la costruzione di una seconda casa colonica con destinazione di quella esistente ad annesso agricolo.

-          gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione devono rispettare le caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti nel contesto  di inserimento.

 

 Strumenti di intervento: permesso di costruire e denuncia di inizio attività.

Art. 49 - Zone E

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