Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO

 

Art. 30 - Sottozone A3  Edifici e manufatti storici extraurbani

Destinazioni d'uso: per le Aree A3.1 ed A3.3 è prevista la riconferma delle destinazioni d'uso storiche, per le Aree A3.2 sono previste le destinazioni di cui all'art. 13, n. 1, 4, 5 (limitatamente alle attività agrituristiche), 7, 11, 13, 37, 38.

 

Insieme con le sottozone A4, esse individuano gli edifici e manufatti di interesse storico e/o architettonico esterni alle sottozone A1 ed A2, tra i quali anche quelli che rientrano nella definizione contenuta nell'art. 15, punto 3 delle N.T.A. del P.P.A.R.

Nelle planimetrie di Piano sono individuate le seguenti aree:

 

Area A3.1, Edifici religiosi;

Area A3.2, Edifici produttivi, fornaci, mulini;

Area A3.3,  Sorgenti, fontane, manufatti infrastrutturali, canali, ponti e similari.

 

I piani attuativi dovranno completare il censimento effettuato dal P.R.G., contenere una schedatura dei manufatti rilevati, definire gli ambiti di tutela e gli interventi ammessi per ciascuno di essi. 

In assenza di Piano Particolareggiato o Piano di recupero, per tutte queste aree sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria (art. 15), manutenzione straordinaria (art. 16), restauro (art. 17), risanamento conservativo (art. 18).

Inoltre, in assenza di piano urbanistico preventivo, sulle aree limitrofe che non ricadano all'interno delle altre sottozone A, delle zone B, C, D, F, G, sono comunque vietati l'ampliamento degli edifici esistenti, le nuove costruzioni, l'abbattimento di vegetazione non infestante, la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali, i movimenti di terra per realizzazione di strade e impianti sportivi, l'apertura di nuove cave, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, la costruzione di recinzioni con materiali diversi da: ferro, legno, pietra naturale, mattoni, siepi; tali divieti si applicano a partire dal perimetro degli edifici e manufatti, ovvero degli eventuali parchi e/o pertinenze, per una distanza che è così definita:

 - per gli edifici e manufatti i cui alle aree A3.1: ml. 100;

 - per gli edifici e manufatti i cui alle aree A3.2: ml. 75;

 - per gli edifici e manufatti i cui alle aree A3.3: ml. 50.

Art. 27 - Zone A

INDICE DELLE NORME

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