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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MAIOLATI SPONTINI Provincia di Ancona |
TITOLO IIIDISCIPLINA DEL TERRITORIO
Art. 48 - Zone R
Destinazioni d'uso: quelle previste per ciascuna sottozona.
Sono previste le seguenti categorie di intervento: Manutenzione ordinaria (art. 15), manutenzione straordinaria (art. 16), restauro (art. 17), risanamento conservativo (art. 18), demolizione senza ricostruzione (art. 23), sistemazioni del suolo (art. 25).
Norme specifiche per le sottozone RA, rispetto dell'abitato: - sono previste le destinazioni d'uso di cui all'art. 13 n. 35, 36, 43, 44; - è prescritta la salvaguardia delle specie autoctone (querce, lecci, etc,), degli aceri, olmi, gelsi ed alberi da frutto, ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani; - è, comunque, vietato l'abbattimento senza sostituzione di qualunque formazione vegetale esistente; - sono vietate nuove costruzioni; - gli edifici esistenti, per i quali sono ammesse anche le destinazioni di cui all'art. 13, n. 1, 4, e 5 (limitata all'attività agrituristica) e 37, potranno essere sottoposti, oltre che agli interventi di cui agli artt. 15 e 16, anche agli interventi di cui agli artt. 19, 21 (fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, senza aumenti di altezza), 22 (con aumento di volume fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, senza aumenti di altezza) e 23; - le superfici ricadenti in questa zona possono essere aggiunte a quelle delle zone E ai fini del computo delle superfici necessarie per il rispetto degli indici. - per le zone agricole ricadenti nella sottozona RA, i sistemi colturali vanno organizzati incentivando il miglioramento della regimazione idrica delle acque, ostacolandone l’infiltrazione negli strati profondi del terreno, il contenimento dei fenomeni erosivi e il miglioramento delle condizioni chimico-fisiche e biologiche del suolo. - i fossi e gli altri corsi d’acqua presenti all’interno dei fondi agricoli dovranno essere presidiati lungo le sponde con adeguata copertura vegetale; dovranno essere realizzate pulizie periodiche degli alvei fossi dagli eventuali intralci, quali rami secchi rovi ecc, evitando ogni tipo di interruzione o impedimento al flusso dei fossi o canali, ovvero prevedendo un nuovo e/o diverso percorso delle acque intercettate, purché in grado di garantire la stessa efficienza idraulica. - interventi volti alla realizzazione di scassati profondi e di drenaggi sotterranei (per nuovi impianti di vigne o altre colture specializzate) e le opere di sistemazione dei terreni agrari che prevedono movimenti di terra, dovranno essere autorizzati, previa presentazione di una relazione tecnica contenente la localizzazione dell’intervento su base topografica in scala non inferiore a 1:5.000, la caratterizzazione litostragrafica dei terreni, gli elementi geomorfologici e le caratteristiche costruttive delle eventuali opere di regimazione superficiali e sotterranee.
Norme specifiche per le sottozone RO, orti urbani: - destinazioni d'uso: quelle di cui all'art. 13, n. 35 e 36. - è consentita la costruzione dei soli manufatti adibiti al deposito degli attrezzi, ai quali si applicano i seguenti indici e parametri: - H max = altezza massima : 3 ml; - DS = distanza minima dalle strade: 10 ml; - SUL max = superficie utile lorda massima: 12 mq; - altezza massima delle staccionate: 1 ml. - gli edifici esistenti potranno essere sottoposti, oltre che agli interventi di cui agli artt. 15 e 16, anche agli interventi di cui agli artt. 19, 21 (fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, senza aumenti di altezza), 22 (con aumento di volume fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, senza aumenti di altezza) e 23; - è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali che abbiano l’obiettivo di valorizzare la fruizione, in particolare del parco fluviale dell’Esino, possibilmente collocati in adiacenza o in prossimità di tracciati viari esistenti che consentano ampliamenti e messa in sicurezza adeguati alla realizzazione di tali percorsi, evitando così opere che creino impatto ambientale. - è vietata l'intubazione dei corsi d'acqua esistenti, salvo casi particolari, comunque per tratti limitati e di volta in volta valutati dopo aver acquisito i dati relativi alle portate ed alle condizioni idrauliche, idrologiche e geomorfologiche; lo scolo ed il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi genere a meno di preventiva depurazione; l'escavazione di pozzi, se non autorizzati dalle competenti autorità; - è prescritto il rispetto del D.Lgs. 152/99 per la tutela delle risorse idropotabili; - sono vietati la discarica nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi, solidi, o di sostanze di altro genere ed il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici , con la sola eccezione delle sostanze ad uso agronomico consentite dalle leggi vigenti.
Norme specifiche per le sottozone RS, aree di rispetto, scarpate, aiuole spartitraffico, prati: - sono consentite le destinazioni di cui all'art. 13 n. 35, 36, 43, 44; - oltre agli interventi di cui all'art. 25, agli interventi per il consolidamento e lo sviluppo della vegetazione, sono ammessi solo gli interventi previsti dalla circolare del Ministero LL.PP. 30/12/1970 n° 5980 (paragrafo 7). - nelle fasce adiacenti alla nuova strada a Nord di Moie dovranno essere messe a dimora cortine arboree formate con le specie sempreverdi mediterranee: lecci, cipressi (cupressus sempervirens), alloro; nelle stesse fasce è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, con la sola eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni; - tranne che nelle scarpate - dove è vietata al fine di evitare consistenti movimenti di terra – e nelle fasce adiacenti alla strada provinciale n. 11, è ammessa altresì la destinazione di cui all'art. 13, n. 33, per la quale si applicano i seguenti indici e parametri: - IF max = densità fondiaria massima: 0,3 mc/mq; - IC max = indice di copertura massimo: 0,30 mq/mq; - H max = altezza massima: ml 5 per pensiline; - Per le strade extraurbane le sottozone RS, pur non individuate cartograficamente, si devono intendere quelle previste dal DM 1404/68. Per la strada dei Castelli - strada provinciale n. 11 – la fascia è raddoppiata
Norme specifiche per le sottozone RV, giardini e ville privati: - destinazioni d'uso: quelle di cui all'art. 13, n. 44 e n. 1 e 11 (per gli edifici esistenti). - è obbligatorio il mantenimento della vegetazione esistente; - per gli interventi di recupero è prescritta l'utilizzazione delle seguenti essenze arboree: roverella, acero campestre, acero minore, acero d'Ungheria, sorbo domestico, ciavardello, carpino nero, orniello, ciliegio selvatico, tiglio selvatico, berretta da prete, sanguinella, corniolo, da scegliere a seconda della esposizione del versante e delle condizioni del substrato, sotto la guida di esperti; - sono vietate nuove costruzioni; quando è compatibile con il disegno delle aree verdi é consentita la costruzione dei soli manufatti adibiti al deposito degli attrezzi, ai quali si applicano i seguenti indici e parametri: - H max = altezza massima : 3 ml; - DS = distanza minima dalle strade: 10 ml; - DF = distacco tra gli edifici: 15 ml; - SUL max = superficie utile lorda massima: 12 mq; - gli edifici esistenti potranno essere sottoposti agli interventi di cui agli artt. 17, 18, 19, 22 (con aumento di volume fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, senza aumenti di altezza).
Strumenti di attuazione: permesso di costruire e denuncia di inizio attività; è prescritto il piano urbanistico preventivo soltanto nel caso che le aree ricadano in comparti di intervento individuati nelle planimetrie di Piano. |
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