Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO

 

Art. 47 - Zone V  Zone non edificate di uso pubblico, piantumate

 

Destinazioni d'uso:  quelle di cui all'art. 13, n. 27 e 43.

 

Sono previste le seguenti categorie di intervento:

Manutenzione ordinaria (art. 15), manutenzione straordinaria (art. 16), demolizione senza ricostruzione (art. 23), sistemazioni del suolo (art. 25).

 

Norme specifiche per le sottozone VG, giardini pubblici:

-          sono destinate alla creazione ed alla manutenzione di spazi aperti sistemati prevalentemente tramite l'uso a fini decorativi ed estetici della vegetazione sia a basso che ad alto fusto;

-          non sono previste attrezzature per il gioco, ma solo per la sosta ed il riposo;  

-          sono esclusi interventi di nuova costruzione;

-          per il recupero dei giardini esistenti e la messa a dimora di nuovi individui, dovranno essere favorite le specie sempreverdi  mediterranee tra le quali: il leccio, l'alloro, l'alaterno, l'ilatro, il viburno, etc.

-          le stesse specie, combinate con il cipresso (cipressus sempervirens) dovranno essere messe a dimora nelle fasce adiacenti alla nuova strada a Nord di Moie, per formare cortine arboree a delimitazione dell'abitato.

 

All’interno delle zone VG, è consentita l’installazione di strutture precarie per il deposito dei materiali e degli attrezzi di SUL max pari a 30 mq necessari alla manutenzione dei giardini pubblici.

 

Norme specifiche per le sottozone VP, parchi urbani e territoriali:

sono consentiti:

-          chioschi; costruzioni precarie per il deposito dei materiali e degli attrezzi necessari alla manutenzione dei parchi; attrezzature per la sosta ed il ristoro, quali panchine e tavoli  all'aperto; attrezzature per il gioco dei bambini, quali giostre, altalene, campi robinson; attrezzature per la ginnastica all'aperto; percorsi pedonali e  ciclabili; parcheggi marginali a servizio esclusivo dei parchi.

-          gli edifici esistenti eventualmente compresi nelle sottozone VP potranno essere sottoposti agli interventi di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, ovvero, se privi di interesse storico-architettonico, anche agli interventi di cui agli artt. 19 e 23, e saranno utilizzati in conformità con le destinazioni di cui all'art. 13, n. 27, ovvero potranno mantenere la precedente destinazione d'uso qualora venga giudicata compatibile dal piano urbanistico preventivo; fino all'approvazione di questo, sono  comunque esclusi gli interventi di cui agli artt. 19 e 23.

-          per le eventuali nuove costruzioni dovranno essere rispettati i  seguenti indici e parametri:

-          UT = indice di utilizzazione territoriale: 0,02 mq/mq;

-          H max = altezza massima : 3,5 ml;

-          parcheggi: 1mq/50 mq ST, superficie territoriale.

-          il piano urbanistico preventivo dovrà, comunque, prevedere il risanamento degli elementi che alterano l'ecosistema naturale ed il paesaggio agrario, il recupero e la valorizzazione del  patrimonio edilizio e delle emergenze paesaggistiche, la creazione di un sistema di percorsi e di luoghi per la sosta e per il gioco.

 

 Norme specifiche per l'Area VP1 (Parco di Colle Celeste)

-          sono  previste anche le destinazioni di cui all'art. 13 n. 3 e n. 28, ma sono vietati impianti sportivi al coperto;

-          è prescritta la tutela e l'espansione del bosco residuo che attualmente occupa il versante Sud-Est del Colle;

-          per la destinazione di cui all'art. 13 n. 3 sono prescritti l’accesso da Via del Molino, la formazione di una schermatura vegetale verso la provinciale ed una distanza di almeno ml. 5 dal bosco residuo; si applicano i seguenti indici e parametri:

-          UT = indice di utilizzazione territoriale: 0,04 mq/mq;

-          H max = altezza massima: 3 ml.;

-          parcheggi: 2 mq/100 mq ST, superficie territoriale.

-          SUL max per ogni edificio: mq. 100

-          Distanza minima dalla strada prov. n. 11 dei Castelli: ml. 20.

 

 Norme specifiche per l'Area VP2 (Parco fluviale)

-          è prevista anche la destinazione di cui all'art. 13 n. 28, limitatamente alla realizzazione di alcuni campi da tennis, in prossimità della vecchia chiusa; è, inoltre, ammessa la realizzazione di manufatti di modeste dimensione per impianti tecnologici necessari per la fornitura di energia, acqua, etc.;

-          è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali che abbiano l’obiettivo di valorizzare la fruizione del parco fluviale, possibilmente collocati in adiacenza o in prossimità di tracciati viari esistenti che consentano ampliamenti e messa in sicurezza adeguati alla realizzazione di tali percorsi, evitando così opere che creino impatto ambientale;

-          sono vietate attività che comportino l'eliminazione delle specie  arboree e arbustive igrofile; per queste è consentito il taglio degli individui senili, secondo le norme stabilite dalla legge ed a condizione che vi sia una nuova piantumazione con essenze  igrofile idonee;

-          gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agricole debbono essere volti anche alla riqualificazione dell'ambiente della pianura irrigua;

-          è vietata  l'aratura di profondità superiore a ml. 0,5 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione riparia esistente;

-          tutte le specie arboree esistenti, comprese quelle lungo le strade, quelle da produzione e quelle all'interno dei fondi (alberate, filari, siepi, querce camporili) debbono essere mantenute, incrementate e sostituite con specie analoghe in caso di morte; è, comunque, vietato l'abbattimento senza  sostituzione di qualunque formazione vegetale esistente;

-          è prescritta la ricostituzione della vegetazione ripariale nei tratti di maggiore depauperamento o dove essa è stata completamente soppressa; per questo saranno utilizzati: il salice rosso (salix purpurea), il salice da ceste (s. triandra), il salice di ripa (s. eleagnos) a ridosso dell'alveo ed il   salice bianco (s. alba), il pioppo bianco (p. alba), il pioppo nero (p. nigra) il pioppo cipressino (p. nigra italica),  l'ontano nero (alnus glutinosa), nelle parti esterne; è  prescritto lo sfoltimento dei rovi e delle specie infestanti nei  casi in cui impediscono la crescita delle essenze igrofile di tipo specifico;

-          è prevista la creazione di aree umide e di ambienti naturali per la sosta degli uccelli;

-          vanno attuate idonee sistemazioni idraulico-agrarie capaci di garantire un rapido smaltimento idrico superficiale al fine di ridurre l’infiltrazione verso la falda dell’acqua gravitazionale potenzialmente inquinante, se ricca di nitrati.

-          vanno create zone di rispetto adiacenti ai collettori e alla viabilità (anche minore) sufficientemente ampie e caratterizzate dall’assenza di lavorazioni agrarie, al fine di creare una fascia di filtro vegetale con funzione antierosiva e fitodepurante.

Sono vietati:

-          l'intubazione dei corsi d'acqua esistenti, salvo casi  particolari, comunque per tratti limitati e di volta in volta valutati dopo aver acquisito i dati relativi alle portate ed  alle condizioni idrauliche, idrologiche e geomorfologiche; lo  scolo ed il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi   genere a meno di preventiva depurazione; l'escavazione di pozzi, se non autorizzati dalle competenti autorità;

-          è prescritto il rispetto del D.lgs. 152/99 per la tutela delle risorse idropotabili;

-          sono vietati la discarica nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti  liquidi, solidi, o di sostanze di altro genere, ed il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici, con la sola  eccezione delle sostanze ad uso agronomico consentite dalle  leggi vigenti;

-          tutte le opere edili ed idrauliche afferenti al Vallato Pallavicino, ivi compresa la vecchia "chiusa" debbono essere  sottoposte a restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria.

-          nelle aree interessate da opere di difesa fluviale, dovranno essere privilegiate tecniche di ingegneria naturalistica e di sistemazione idraulico-forestale al fine di ridurre o eliminare l’erosione laterale spondale.

 

Norme specifiche per l'Area VP3 (Parco urbano di Moie)

-          sono previste anche le destinazioni di cui all'art. 13, n. 28;

-          sono esclusi interventi di nuova edificazione che non riguardino chioschi e servizi igienici di ridotte dimensioni, per i quali  si applicano i seguenti indici e parametri:

-          UT = indice di utilizzazione territoriale: 0,04 mq/mq;

-          H max = altezza massima: 3 ml.;

-          parcheggi: 2 mq/100 mq ST, superficie territoriale;

-          SUL max per ogni edificio: mq. 100

 

-          i fossi e gli altri corsi d’acqua presenti dovranno essere presidiati lungo le sponde con adeguata copertura vegetale; dovranno essere realizzate pulizie periodiche degli alvei dei fossi dagli eventuali intralci, quali rami secchi rovi ecc, evitando ogni tipo di interruzione o impedimento al flusso dei fossi o canali, ovvero prevedendo un nuovo e/o diverso percorso delle acque intercettate, purché in grado di garantire la stessa efficienza idraulica.

-          le opere di sistemazione dei terreni agrari che prevedono movimenti di terra dovranno essere autorizzati, previa presentazione di una relazione tecnica contenente la localizzazione dell’intervento su base topografica in scala non inferiore a 1:5.000, la caratterizzazione litostratigrafica dei terreni, gli elementi geomorfologici e le caratteristiche costruttive delle eventuali opere di regimazione superficiali e sotterranee.

-          i sistemi di smaltimento delle acque reflue sul suolo, in aree non asservite da pubbliche fognature, dovranno essere autorizzati previa presentazione di una relazione tecnica contenente la caratterizzazione litostratigrafica e idrogeologica dei terreni presenti, le motivazioni delle scelte progettuali e le caratteristiche costruttive dei sistemi di smaltimento adottati, da elaborarsi nel rispetto della normativa vigente e sottoscritta da professionisti abilitati.

-          sono ammessi gli interventi di bonifica e di risanamento dei dissesti eventualmente presenti, privilegiando ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi dovranno essere preceduti da accurate indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, integrate da studi specifici nel settore agronomico-forestale e paesistico, volte all’esatta individuazione delle problematiche presenti e ad accertare nel dettaglio la geometria e l’entità del fenomeno, le cause predisponenti e quelle scatenanti e a determinare le modalità di intervento nel breve e nel lungo periodo.

 

Norme specifiche per le sottozone VR, aree per il gioco e la sosta:

-          sono previste le attrezzature per il gioco e lo svago con il recupero eventuale ed il riuso degli edifici esistenti;

-          sono esclusi interventi di nuova edificazione che non riguardino chioschi e servizi igienici di ridotte dimensioni, per i quali  si applicano i seguenti indici e parametri:

-          UF = indice di utilizzazione fondiaria: 0,03 mq/mq;

-          SUL max per ogni edificio: 100 mq.    

-          H max = altezza massima : 3,5 ml;

-          parcheggi: 1 mq/10 mq SF, superficie fondiaria;

-          è prescritta la messa a dimora di specie sempreverdi  mediterranee tra le quali: il leccio, l'alloro, l'alaterno, l'ilatro, il viburno, etc.

 

All’interno delle zone VR, è consentita l’installazione di strutture precarie per il deposito dei materiali e degli attrezzi di SUL max pari a 30 mq necessari alla manutenzione delle aree per  il gioco e la sosta.

 

Fatti salvi i casi previsti dall’art. 1, comma 4 della L. 1/1978, eventuali modifiche di destinazione che comportino il passaggio dall'una all'altra delle sottozone V, deliberate dal Consiglio Comunale, non costituiscono Variante al Piano, fermo restando l'obbligo di rispettare le superfici complessive rappresentate nelle planimetrie di Piano e, comunque, le quantità minime di spazi pubblici stabilite dal D.M. 2/4/68 n° 1444 con l'integrazione di cui all'art. 21, comma 4 della L.R. 34/92 e successive modificazioni e integrazioni.

INDICE DELLE NORME

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