Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Relazione Generale

Comune di

MONTE ROBERTO

Provincia di Ancona

 

CAPITOLO 2  LA COSTRUZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

 

2.12 Le Sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, regolamenta con una normativa particolare  le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione.

Le disposizioni del sopra citato decreto non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l’uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste da specifico regolamento comunale .

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico fissati dal DPCM 14.11.1997, con il decreto DPCM 16.04.1999 n. 215 vengono fissati limiti di pressione sonora all’interno dei luoghi sopra elencati.

I gestori di  uno dei luoghi sopra elencati sono obbligati a verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione avvalendosi di un tecnico competente in acustica che redige apposita relazione.

Se gli impianti elettroacustici in dotazione siano inidonei a superare tali limiti consentiti il gestore redige apposita dichiarazione sostitutiva, che corredata della relazione del tecnico competente, deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo.

Nell’ipotesi in cui risulti che l’impianto elettroacustico sia in grado di superare i limiti previsti dal DPCM sopra citato, il tecnico competente deve effettuare un secondo accertamento.

Se dopo tale accertamento risulta che i valori rispettano i limiti prescritti, il gestore redige apposita dichiarazione sostitutiva, che corredata della relazione del tecnico competente, deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo.

Se, invece, dopo tale accertamento risulti che i valori sono superiori ai limiti prescritti, il gestore attua tutti gli interventi, indicati dal tecnico competente, necessari perché non sia possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscono la manomissione.

Una volta realizzati tali interventi di adeguamento, il tecnico competente procede al loro collaudo e alla verifica dell’impianto, secondo le modalità previste dall’art. 5 del sopra citato decreto.

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