Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 5 - Norme geologiche generali

Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica nel territorio comunale debbono essere preceduti da studi geologici di dettaglio conformi alle normative vigenti, redatti secondo il D.M. 11/3/88 e coerenti con le finalità e i contenuti delle Circolari della Regione Marche n. 14 e n. 15 del 28/8/90 e della D.G.R. n.1287 del 19/05/97 e i successivi atti di recepimento, volti ad accertare i seguenti aspetti:

-        l’assetto geologico, geotecnico e idrogeologico;

-        l’assetto idraulico con particolare riferimento sia al reticolo idrografico, sia alle problematiche di smaltimento delle acque meteoriche;

-        la risposta sismica locale dei terreni;

-        le scelte delle tipologie di intervento e delle opere connesse, in relazione alla natura geologica-geomorfologica dei terreni e all’assetto idraulico individuato;

In generale, dovranno essere comprensive di:

-        Indagine geologica su base litostratigrafica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull'area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo.

-        Indagine geomorfologica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull'area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo, nella quale siano riportati tutte le forme ed i processi morfogenetici con le rispettive tendenze evolutive, i probabili spessori delle coltri eluvio-colluviali presenti, gli effetti superficiali di deformazione riscontrabili sugli edifici e manufatti esistenti.

-        Indagini geognostiche e/o geofisiche sulla caratterizzazione dei terreni, in particolare per quelli  in pendio, sullo spessore delle coltri e  sulla risposta sismica locale.

-        Prove geotecniche di laboratorio condotte su campioni rappresentativi dei litotipi presenti.

-        Verifiche di stabilità dei versanti eventualmente necessarie in relazione agli interventi previsti, riguardanti la situazione prima dell’edificazione e con l’edificazione progettata.

-        Indagini idrogeologiche specifiche, per gli interventi localizzati in aree interessate da acquiferi di sub-alveo, finalizzate all'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità dell'acquifero, nonché per la protezione di eventuali impianti di captazione ad uso idropotabile esistenti o di nuova realizzazione.

-        Per la progettazione e realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali debbono essere valutate le caratteristiche idrogeologiche (precipitazioni meteoriche, deflussi, infiltrazione) in un'area significativa (bacino idrografico), nonché i livelli piezometrici delle acque sotterranee. 

-        l’escavazione di nuovi pozzi dovrà essere autorizzata previa presentazione di una relazione tecnica, da elaborarsi nel rispetto della normativa vigente e sottoscritta da professionisti abilitati, contenente in particolare la caratterizzazione litostratigrafica e idrogeologica dei terreni attraversati dalla perforazione, il livello statico della falda e le caratteristiche tecniche costruttive del pozzo.

-        è prescritto il rispetto del D.Lgs. 152/99 per la tutela delle risorse idropotabili;

 

Per le aree da urbanizzare, in sede di piano particolareggiato di urbanizzazione, dovranno essere opportunamente calcolati, sulla base dei dati pluviometrici relativi alle piogge di massima intensità e di breve durata e in relazioni alle superfici coperte previste, il sistema, le sezioni e di tipi di canali di sgrondo ritenuti più idonei per lo smaltimento delle acque meteoriche.

 

Per le aree urbanizzate, quelle di futura espansione e/o di trasformazione urbanistica, facendo riferimento alla Tav.G5, allo scopo di graduare le indagini geologiche e quindi di penalizzare le trasformazioni urbanistiche proporzionalmente al grado di pericolosità geologica e geomorfologica rilevato, sono stati definiti i seguenti livelli di vocazionalità edificatoria e infrastrutturale:

 

VOCAZIONALITA’ NORMALE

Riguarda le aree a Pericolosità Geologica BASSA (zone “PG0a” e “PG0b”) e quelle a Pericolosità Geologica MODERATA (zone “PG1a” e “PG1b”).

In queste zone l’edificazione è consentita nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.

Dovranno essere condotte le normali indagini geologiche e geotecniche previste dal D.M 11.03.88, dalla Circ.Min.LL.PP. n.30483 del 24.09.88, dalla Legge n.64 del 02.02.74 e successive integrazioni e modificazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle aree confinanti con zone a pericolosità geologica alta e suscettibili di amplificazione o instabilità dinamica, estendendo le indagini ad un intorno significativo, la cui ampiezza sarà valutata dal tecnico incaricato.

Per le zone “PG1a” e “PG0a”, andrà valutata la profondità della falda idrica, in relazione alla sua vulnerabilità e in funzione delle possibili interferenze con le strutture e infrastrutture previste.

 

VOCAZIONALITA’ CONDIZIONATA

Riguarda le aree a Pericolosità Geologica MEDIA (zone “PG2a” e “PG2b”).

In queste zone le indagini geologiche e geotecniche andranno adeguatamente approfondite ed estese ad un intorno geologicamente e geomorfologicamente significativo, a discrezione del geologo incaricato dello studio, al fine di valutare l’esatto spessore delle coltri, la parametrizzazione geotecnica dei terreni, le condizioni di stabilità del versante interessato prima e dopo l’opera.

 

VOCAZIONALITA’ LIMITATA

Riguarda le aree a Pericolosità Geologica ELEVATA (zone “PG3a” e “PG3b”) e le aree a Pericolosità Geologica MOLTO ELEVATA (zone PG4).

In tali aree valgono le seguenti disposizioni:

- È vietata ogni nuova edificazione.

Sono consentiti interventi di recupero e consolidamento del patrimonio edilizio esistente, che non comportino comunque modifiche sostanziali  e/o permanenti dello stato fisico del territorio, sempre che sia verificata la fattibilità geologica degli interventi, nel rispetto del D.M. 11.03.88 e, nel caso di presenza di dissesto accertato, solo dopo la bonifica e la stabilizzazione di un’area di ampiezza significativa attorno al manufatto.

Sono consentiti e incentivati gli interventi di bonifica e di risanamento del dissesto, i quali dovranno privilegiare ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica. Essi dovranno essere preceduti da accurate indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, eventualmente integrate da studi specifici nel settore agronomico-forestale e paesistico, volte all’esatta individuazione delle problematiche presenti e ad accertare nel dettaglio la geometria e l’entità del fenomeno, le cause predisponenti e quelle scatenanti e a determinare le modalità di intervento nel breve e nel lungo periodo.

Dopo la realizzazione delle opere di bonifica l’area interessata dovrà essere monitorata per un tempo ritenuto significativo, al fine di verificare l’efficacia dell’intervento realizzato.

In ogni caso vanno adottati accorgimenti tali da ridurre i processi dinamici in corso (erosioni, movimenti gravitativi), nonché migliorare le condizioni idrogeologiche dei siti, anche a mezzo di specifiche opere di bonifica (drenaggi, strutture di contenimento, sistemazione idraulica dei fossi e torrenti, sistemi di raccolta e convogliamento acque superficiali).

Facendo riferimento alla Tav.G4, per le zone suscettibili di amplificazioni sismiche e di instabilità dinamiche ivi individuate, nella progettazione di qualsiasi intervento edilizio, si suggerisce di applicare le metodologie di cui agli ALLEGATI 1 e 2 alla DGR n.1977 del 2.8.99 (recante: Criteri per la valutazione del coefficiente di amplificazione “ Fa”).

INDICE DELLE NORME

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