Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO II

 DEFINIZIONI

 

Art. 17 – Restauro   (questo articolo va eliminato una volta recepito nel R.E.C) 

Sono interventi di restauro quelli rivolti a conservare integralmente ed eventualmente ripristinare l'organismo edilizio originario ed a migliorarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio,ne consentano destinazioni d'uso analoghe alle originarie o, comunque, compatibili per gli aspetti spaziali e distributivi.

Sono compresi in questa categoria gli interventi di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

 

Il consolidamento consiste nelle opere atte a conservare il complesso delle strutture esistenti, mantenendone la funzione e migliorandone le attuali caratteristiche statiche attraverso l'applicazione di idonee tecniche specifiche o integrandone l'efficienza con strutture di presidio o collaboranti.

La sostituzione delle strutture esistenti è ammissibile solo per le parti originariamente inadeguate alla loro funzione statica ovvero talmente degradate da non poter essere tecnicamente recuperate o integrate con altre strutture collaboranti.

Il successivo ripristino avverrà ricostruendo l'elemento con materiali e tecniche analoghi all'elemento originario a meno che non si tratti di parti prive di particolare interesse intrinseco, nel qual caso la ricostruzione potrà avvenire con materiali e tecniche diverse da quelle originali.

È ammesso, inoltre, l'inserimento di singoli elementi strutturali non preesistenti allo scopo di consentire la conservazione di altre parti strutturali originali.

 

 Il ripristino si attua attraverso la ricostruzione filologica, basata su documentazioni e su rilievi critici dello stato di fatto, di parti non più esistenti dell'edificio nella loro collocazione originaria.

La ricostruzione avverrà con materiali, forme e tecniche analoghe a quelle documentate, ma riconoscibili rispetto a quelle originali, nel caso che si tratti di completamento di parti esistenti. Nel caso di episodicità o labilità delle parti esistenti da integrare, il ripristino potrà avvenire con forme, materiali e tecniche moderne, ma sempre nel rispetto dell'organicità dell'intervento complessivo.

 

Il rinnovo si attua attraverso una serie di modifiche di limitata entità dell'assetto distributivo interno allo scopo di migliorare la dotazione di servizi e la funzionalità dell'edificio.

Modifiche definitive della distribuzione interna sono ammissibili solo nell'assoluto rispetto dell'assetto formale, tipologico e strutturale dell'edificio e delle caratteristiche spaziali degli ambienti architettonicamente configurati, per permettere la dotazione di servizi igienici primari.

Nel caso di altri adeguamenti funzionali, sempre per destinazioni d'uso compatibili, le modifiche distributive dovranno essere realizzate solo con materiali leggeri e successivamente amovibili, tali da permettere il ripristino della distribuzione originaria.

 

La demolizione degli elementi estranei all'organismo edilizio riguarda tutte le aggiunte disorganiche e puramente funzionali che contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

L'eliminazione non dovrà essere attuata per gli accrescimenti dovuti alla stratificazione storica degli interventi che hanno assunto, ormai, caratteristiche di organicità rispetto all'assetto dell'edificio esistente.

Interventi conservativi attuati con le tecniche e le cautele specifiche del restauro scientifico, ma interessanti solo parti di particolare rilevanza architettonica di edifici, possono integrare quelli ammessi nelle categorie: manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

INDICE DELLE NORME

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