Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO II

 DEFINIZIONI

 

Art. 16 - Manutenzione straordinaria (questo articolo va eliminato una volta recepito nel R.E.C)

Purché non siano in contrasto con gli interventi di cui ai successivi artt. 17 e 18, sono definite di manutenzione straordinaria le opere necessarie a mantenere in uso ed ad arrestare il possibile degrado dell'edificio attraverso interventi limitati e parziali tendenti a rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

 Le opere di consolidamento o di sostituzione di singoli elementi strutturali sono  considerate di manutenzione straordinaria  purché non comportino alterazione di elementi formali o tipologici rilevanti e di volume e non precludano futuri interventi complessivi sull'edificio.

 Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione parziale degli stessi, e non possono comportare alcuna variazione planimetrica degli stessi.

 Gli interventi di manutenzione straordinaria, nei casi in cui non contrastano con gli interventi di cui ai successivi artt. 17 e 18,  riguardano, tra l'altro:

a) il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale;

b) singoli interventi di parziale demolizione-ricostruzione di tetti, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota;

c) la parziale demolizione-ricostruzione di parte delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali;

d) il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiali;

e) l'inserimento ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni;

f) l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre quando costituisce ripristino delle preesistenze;

g) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;

h) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse dai precedenti;

i) la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi;

l) l'inserimento di vespai, di isolamenti termoacustici e di altre impermeabilizzazioni;

m) le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne come le recinzioni;

n) la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari in mancanza od inefficienza di quelli esistenti.

 Per quanto riguarda gli edifici industriali ed artigianali sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi ed impianti così come indicati nella circolare del Mi. L.L.P.P. 16/11/77, n. 1918, non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo ad effetti nocivi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici utili.

INDICE DELLE NORME

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