Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

CAPO VII – SOTTOZONE AGRICOLE 

 

ART. 39 – ZONE AGRICOLE DI CONTATTO CON IL FIUME ESINO (EE): PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono le sottozone relative alla parte di territorio limitata e di minime dimensioni compresa tra il Fiume Esino e la Ferrovia.

Perfettamente pianeggianti e completamente soggette alla lavorazione agricola con presenza di aree incolte sono interessate dalla presenza di un'area esondabile a medio grado e alto grado. 

In tali sottozone non è consentita alcuna nuova costruzione ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso l'ampliamento delle costruzioni esistenti di cui all'art. 3 della L.R. 13/90 nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni e fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente e purché non si superino i mc. 1.000 (cioè il volume esistente più il 20% di ampliamento deve risultare minore o uguale a 1000 mc.); per i fabbricati rurali di particolare valore censiti dal P.R.G. prevalgono le norme di cui al successivo art. 43. I progetti di ampliamento degli edifici esistenti devono essere comunque sottoposti al parere della Commissione Edilizia comunale integrata ai sensi dell'art. 61 della LR n. 34/92.

Non è ammesso l’ampliamento di costruzioni accessorie esistenti salvo per l’accorpamento di manufatti condonati di cui al precedente art. 36.

Inoltre sono vietati:

1.    la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli;

2.    movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale. Inclusi i lagoni di accumulo a fini irrigui;

3.    l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 34/'87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/'87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;

4.    l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di eventuali cave esistenti;

5.    il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività agro–silvo–pastorali;

6.    l’allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

7.    la posizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero de L.L.P.P. 9/2/'79 n. 400;

8.    la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee al servizio delle attività agro–silvo–pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;

9.    All'interno delle aree esondabili sono vietati:

– qualsiasi nuova edificazione nonché ampliamenti.

 

In tali sottozone sono consentiti:

– interventi di recupero ambientale o di regimazione idraulica;

– interventi finalizzati al potenziamento degli argini, alla riprofilatura dell'alveo, al consolidamento delle sponde.

– rimboschimenti con essenze arboree di cui all'elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41.

Le opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale, configurabili come opere di rilevante trasformazione (Titolo 5°, Capo 2°, delle NTA del P.P.A.R. e Circ. Reg. n. 12/90) e previste dal P.R.G. in tali zone o che dovessero necessariamente essere localizzate in futuro nelle stesse, dovranno essere sottoposte a verifica di compatibilità paesistico–ambientale in base alla normativa attualmente vigente o alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale qualora all'atto della progettazione delle opere siano state emanate le procedure per la V.I.A. (di cui all'art. 64, lett. d, delle NTA del P.P.A.R.).

Sono da incentivare rimboschimenti con essenze arboree di cui all'elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41.

 

    Informatizzazione a cura di: