Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

CAPO VII – SOTTOZONE AGRICOLE 

ART. 36 – SOTTOZONE AGRICOLE – NORME COMUNI 

Indipendentemente dalle specifiche normative all'interno delle Sottozone Agricole Normali e delle Sottozone Agricole di Salvaguardia Paesistica Ambientale tutta la zona territoriale omogenea E è sottoposta alle seguenti norme: 

– Fasce di Rispetto Stradale al di Fuori delle Aree Urbanizzate e Fasce di Rispetto della linea Ferroviaria.

All’interno delle fasce di rispetto stradale al di fuori delle aree urbanizzate e della linea ferroviaria, ancorché non riportate nelle planimetrie del P.R.G., vanno rispettati i vincoli di edificazione stabiliti dalle vigenti legislazioni in materia e le modalità d'intervento nelle sottozone di appartenenza se più restrittive.

In particolare per le fasce di rispetto della linea ferroviaria sono consentite le modalità di intervento su edifici esistenti secondo il D.P.R. n. 753 dell’11/7/1980. Eventuali deroghe (art. 60 del sopraccitato D.P.R. n. 753) alle distanze minime dalla più vicina rotaia, dovranno essere rilasciate dai competenti uffici delle FF.SS.

– Fasce di Rispetto Dei Crinali.

Tenuto conto che i crinali di prima classe e gran parte dei crinali di terza classe sono già tutelati in quanto in parte coincidenti con le strade panoramiche ed in gran parte posizionati in aree già tutelate dalle Sottozone Agricole di Salvaguardia Paesistica Ambientale sono state confermate le norme permanenti del P.P.A.R. ed i crinali medesimi sono stati individuati esclusivamente nelle Sottozone Agricole Normali.

Per i crinali di terza classe é fissata una fascia di tutela per lato avente il valore di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime di ml. 3,00. 

Nelle fasce di rispetto sono vietati:

– gli interventi edilizi di tipo agro–industriale adibiti alla lavorazione, conservazione trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

– i silos ed i depositi agricoli di rilevante entità;

– gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale.

– le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di intervento compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'art. 57 delle NTA del P.P.A.R.; per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli artt. 57 e 63 bis con le procedure di cui artt. 27 e 63 ter delle NTA del P.P.A.R.. 

– Pericolosità geologiche

La gran parte del territorio comunale è interessato da "aree in frana" diffuse, con la presenza di alcune zone definite "aree di movimenti gravitativi – elevata soliflussione", di altre esondabili (limitate e adiacenti al Fiume Esino).

Qualsiasi intervento ricadente all'interno o in prossimità di aree in frana, di aree in erosione e di aree soggette a movimenti gravitativi potrà essere effettuato solo dopo accurata indagine geologica e secondo le prescrizioni di cui al successivo Titolo III Capo I Settore Geologico Geomorfologico ed alle specifiche indagini di settore di cui all'Allegato 6 – Carta delle pericolosità geologiche, all'Allegato 7 – Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale ed alla relazione Geologica–Geotecnica.

– Emergenze Botaniche

Le modalità d'intervento relative allo sviluppo ed alla salvaguardia sono indicate al successivo Titolo III – Capo II – Settore Botanico Vegetazionale.

Gli ambiti e le essenze tutelate sono rappresentate nella Carta delle Emergenze Botaniche e degli Elementi Diffusi del Paesaggio Agrario. 

– Ambiti di tutela degli Edifici Urbani ed Extraurbani di Valore Architettonico e/o Storico Documentario

Per gli interventi sui manufatti valgono le prescrizioni di cui al successivo art. 43 delle presenti NTA mentre, al fine di evitare la compromissione ambientale e visiva degli ambiti circostanti ai fabbricati non tutelati da particolari Sottozone Agricole di salvaguardia Paesistico Ambientale, il P.R.G. individua un ambito di tutela per la salvaguardia paesistico–ambientale del fabbricato individuato nelle sottozone in cui sono consentite nuove edificazioni ad esclusione di quelli individuati nelle zone urbane.

Gli ambiti di tutela sono:

– m. 100 per i fabbricati appartenenti alla “Classe A”

– m. 50 per i fabbricati appartenenti alla “Classe B2 

– Manufatti Urbani ed Extraurbani di Valore Architettonico e/o Storico Documentario

Valgono le prescrizioni di cui al successivo art. 44 delle presenti NTA. 

– Manufatti Condonati

L'esistenza di manufatti condonati, a carattere precario dal punto di vista strutturale, presuppone, indipendentemente dall'intervento richiesto, la loro completa demolizione ed in sostituzione la realizzazione di un ampliamento, in forma stabile, purché la consistenza dell'ampliamento non superi il 20% dell'edificio residenziale o dell'annesso. L'ampliamento consentito in cambio della demolizione dei manufatti condonati può essere concentrato solo su uno dei due manufatti (o sull'edificio residenziale o sull’accessorio). Il relativo progetto dovrà essere sottoposto alla Commissione Edilizia comunale integrata ai sensi dell'art. 61 della LR n. 34/92.

– Materiali e tipologie edilizie dei fabbricati. 

a) Case rurali di nuova costruzione (Allegato 1).

Le seguenti norme hanno il fine di salvaguardare le tipologie edilizie delle case rurali e del paesaggio storico–agrario nel suo insieme, per cui si applicano alle nuove costruzioni, singole o accoppiate, site nelle zone agricole.

In particolare:

a) Sono ammesse soltanto le tipologie edilizie simili e derivate da quelle schematizzate nell'allegato 1;

b) Sono ammesse esclusivamente coperture in coppi o comunque in tegola curva con pendenze comprese tra il 30% e il 35%.

c) Sono ammesse esclusivamente facciate esterne delle seguenti tipologie edilizie e colorazioni:

– muratura a faccia vista in mattoni pieni o pietra locale. La muratura deve essere estesa all'intera volumetria con l'eventuale eccezione di cornicioni, marcapiani, zoccolature, soffitti e sporgenze.

– muratura intonacata delle seguenti colorazioni i cui colori consigliati sono la terra d'ocra, terra d'ombra e simili e comunque sono vietati i colori verde e bianco.

d) Non sono ammessi balconi. Sono invece ammesse logge del tipo incassato nell'edificio e/o logge coperte come coronamento della scala esterna (vedi allegato 1). Il loggiato deve inoltre avere parapetto pieno simile alle finiture esterne del fabbricato.

e) Sono ammesse scale esterne, soltanto con parapetto pieno simile alle finiture esterne del fabbricato, secondo le tipologie riportate nell'allegato 1. 

b) Risanamento  conservativo o modifiche (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc.) delle case rurali esistenti

Qualora vengano effettuati interventi (nel rispetto delle leggi nazionali e regionali) che modificano la tipologia edilizia attuale o anche soltanto il colore, questi potranno essere eseguiti esclusivamente se in armonia con le norme precedenti per le case di nuova costruzione.

Ogni richiesta di intervento che comporti modificazioni (ampliamenti, ristrutturazioni, demolizioni anche parziali) del patrimonio edilizio rurale esistente deve essere corredata da adeguata documentazione fotografica; inoltre gli interventi sul patrimonio edilizio rurale di particolare valore censito dal P.R.G. debbono essere sottoposti alla Commissione Edilizia comunale integrata ai sensi dell'art. 61 della LR n. 34/92.

Al fine di consentire il recupero di edifici di valore ambientale di cui al presente articolo e di quelli di cui al successivo art. 43 delle presenti NTA, è ammesso il mantenimento delle finestrature esistenti, anche se la loro superficie risulti inferiore a quanto prescritto dalle norme igienico–sanitarie di cui al regolamento edilizio.

Tale possibilità è ammessa anche nel caso di altezze inferiori interpiano rispetto a quelle minime prescritte. 

c) Manufatti non residenziali siti nelle zone agricole

Tutti i manufatti non residenziali siti nelle zone agricole (con esclusione delle serre), compresi capannoni e depositi, silos ecc., devono rispettare le seguenti caratteristiche:

a) copertura in cotto (o in colore cotto) a falde inclinate;

b) facciate esterne:

– preferibilmente in muratura a faccia vista di mattoni pieni o pietra locale;

– oppure, nel caso di altri materiali costruttivi, delle seguenti colorazioni: terra d’ocra, terra d'ombra e simili e comunque sono vietati i colori verde e bianco. 

– Acquedotto / pozzo idrico comunale (A}

All’interno di tali sottozone, oltre agli interventi di canalizzazione delle acque meteoriche, è permessa l’esecuzione delle sole opere di pozzo e delle strutture necessarie al Servizio acquedotto.

E' obbligatoria la recinzione e la canalizzazione delle acque meteoriche. E' vietato il dissodamento di eventuali manti erbosi (D.L. n. 373 del 9/9/1987 art. 5).

La piantumazione ammessa è riportata nell'elenco di cui all'elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41 

– Galasso (G) Galassino G1

Queste zone appartengono agli ambiti di cui L. n. 431/85. G

 L’ambito interessato dal “Galassino” viene individuato cartograficamente con G1

Gli interventi ricadente in tali sottozone richiedono l’Autorizzazione Paesaggistica Decreto Legislativo 42/04.

– Cimitero (R)

Nell'area individuata in applicazione del rispetto cimiteriale, possono essere autorizzati, a titolo precario e temporaneo, chioschi o modeste costruzioni similari a carattere mobile per la vendita dei fiori e oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti, previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegni in qualsiasi momento a rimuovere il manufatto su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza peraltro poter richiedere indennizzo alcuno, come stabilito all'art. 63 del Regolamento Edilizio (R.E.) uniformato a quello "Tipo" emanato dalla Regione Marche con D.P.R.G. n. 23 del 14/09/89.

Nelle aree comprese all'interno delle zone di rispetto cimiteriale sono vietati interventi di nuove costruzioni e di ampliamento (ai sensi del RD 1265/1934, L. n. 983/1957, DPR 803/1975 e D.P.R. 285/90) mentre sono ammessi quelli di manutenzione straordinaria e di restauro ai sensi dell'art. 31 della L. 457/1978.

Le destinazioni di zona indicate dal Piano all'interno delle aree di rispetto cimiteriale rappresentano il riconoscimento delle realtà esistenti con le limitazioni di cui sopra.

E’ consentita la realizzazione di parcheggi alberati e di ampliamenti del cimitero medesimo.

Gli ampliamenti cimiteriali non potranno essere realizzati nel versante ovest (lato Gola della Rossa).

La piantumazione ammessa da poter utilizzare nella sottozona, oltre al cipresso (cupressus sempervirvens), è riportata nell'elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41.  

– Emergenza Geologica (M)

Trattasi di emergenza geologica individuata dal P.P.A.R. e il P.R.G. ha confermato il perimetro.

In queste zone valgono le prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 28 delle NTA del P.P.A.R..

In particolare sono vietati: qualsiasi opera di mobilità, qualsiasi movimento di terra, l'aratura di profondità superiore a cm. 50, l'apertura di nuove cave, l'allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati. 

– Corsi d'acqua (C)

In queste zone valgono le prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 29 delle NTA del PPAR.

Lungo i corsi d’acqua, pubblici e privati, all'interno del corpo idrico, delimitato dalle sponde o dal piede esterno dell'argine e per una fascia contigua di mt. 10 per lato è vietata qualunque trasformazione, nonché arature profonde, manomissioni di qualsiasi natura, immissione dei rifiuti non depurati; sono fatti salvi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle eventuali opere di attraversamento. 

– Versanti (V)

In queste zone valgono le prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 31 delle NTA del P.P.A.R. per cui sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti ed i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o instabilmente il profilo del terreno, fatte salve le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle NTA del P.P.A.R.. 

– Strade panoramiche (S)

In queste zone valgono le prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 43 delle NTA del P.P.A.R.. 

– Vincolo Idrogeologico (I)

In queste zone valgono le prescrizioni derivanti dal vincolo idrogeologico. Gli interventi ricadente in questa  sottozona richiedono l’Autorizzazione Provinciale ai sensi del R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26.

 

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