Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

CAPO VII – SOTTOZONE AGRICOLE 

ART. 38 – ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA PAESISTICO – AMBIENTALE (EA): PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 

Le prescrizioni del presente articolo debbono essere integrate con quelle generali e comuni previste negli artt. 35_36

          Tali sottozone riguardano quelle parti del territorio agricolo nelle quali, per la presenza singola o contestuale di elementi facenti parte della Categorie Costitutive della Struttura Geomorfologica (di cui al Capo 2° delle NTA del P.P.A.R. – emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, corsi d'acqua, crinali e versanti), del Patrimonio Botanico–Vegetazionale (di cui al Capo 3º delle NTA del PPAR – elementi diffusi del paesaggio agrario) e del Patrimonio Storico–Culturale (di cui al Capo 4º delle NTA del PPAR – centro e nucleo storico, edifici e manufatti storici, zone archeologiche, punti e strade panoramici), è necessario attuare una politica di salvaguardia di tali elementi, garantendo innanzitutto la loro tutela ed il loro contestuale recupero in termini di risanamento ambientale e/o di ripristino delle condizioni preesistenti di aree di particolare valore; il P.R.G., in queste zone, pone particolari limitazioni agli interventi edificatori ed a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali. 

In tali sottozone non è consentita alcuna nuova costruzione, ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso l’ampliamento delle costruzioni esistenti di cui all'art. 3 della L.R. 13/90 nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni e fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente e purché non si superi i 1.000 mc. (cioè il volume esistente più il 20% di ampliamento deve risultare minore o uguale a 1000 mc.); per i fabbricati rurali di particolare valore censiti dal P.R.G. prevalgono le norme di cui al successivo art. 43. I progetti di ampliamento degli edifici esistenti devono essere comunque sottoposti al parere della Commissione Edilizia comunale integrata ai sensi dell'art. 61 della LR n. 34/92. 

Non è ammesso l'ampliamento di costruzioni accessorie esistenti salvo per l'accorpamento di manufatti condonati di cui al precedente art. 36. 

Inoltre sono vietati:

1.    la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli;

2.    movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale. Inclusi i lagoni di accumulo a fini irrigui;

3.    l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 34/'87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/'87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;

4.    l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di eventuali cave esistenti;

5.    il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade;

statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività agro–silvo–pastorali;

6.    l'allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

7.    la posizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero de L.L.P.P. 9/2/'79 n. 400;

8.    la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee al servizio delle attività agro–silvo–pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.

Le opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale, configurabili come opere di rilevante trasformazione (Titolo 5°, Capo 2º, delle NTA del P.P.A.R. e Circ. Reg. n. 12/90) e previste dal P.R.G. in tali zone o che dovessero necessariamente essere localizzate in futuro nelle stesse, dovranno essere sottoposte a verifica di compatibilità paesistico–ambientale in base alla normativa attualmente vigente o alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale qualora all'atto della progettazione delle opere siano state emanate le procedure per la V.I.A. (di cui all’art. 64, lett. d, delle NTA del PPAR).

 

Nelle fasce di rispetto stradale è fatto salvo il disposto della L.R. n. 34/75.

Sono da incentivare rimboschimenti con essenze arboree di cui all'elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41.

    Informatizzazione a cura di: