Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

CAPO VII – SOTTOZONE AGRICOLE 

ART. 37 – ZONE AGRICOLE DI INTERESSE PAESISTICO (EP): PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Le prescrizioni del presente articolo debbono essere integrate con quelle generali e comuni previste negli artt. 35_36

Tali sottozone riguardano quelle parti del territorio agricolo dotate di requisiti paesistico–ambientali e/o storico–documentari di particolare valore in relazione alla posizione emergente delle stesse (situazioni di crinale con relative visuali panoramiche) ed alla presenza di un paesaggio agrario con caratteristiche tradizionali sia colturali che insediative. Tali sottozone si configurano per lo più come aree dove sono preminenti i caratteri paesaggistici pertanto sono vietati:

1.    gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale (art. 9 della L.R. 13/90);

2.    gli interventi edilizi di tipo agro–industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 11 della L.R. 13/90);

3.    i silos e depositi agricoli di rilevante entità (con H> 4,5 ml in pianura ed H> 5,5 ml. misurati a valle sui declivi);

4.    la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli;

5.    movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale. Inclusi i lagoni di accumulo a fini irrigui;

6.    l'abbattimento dalla vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 34/'87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/'87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;

7.    l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di eventuali cave esistenti;

8.    il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività agro–silvo–pastorali;

9.    l'allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

10.   la posizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero de L.L.P.P. 9/2/'79 n. 400;

11.   la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee al servizio delle attività agro–silvo–pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.

In tali sottozone sono consentiti:

–   nuove abitazioni di cui all'art. 4 della L.R. 13/89.

–   Interventi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione ed ampliamento. L'ampliamento è consentito fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente e purché non si superi i 1000 mc. (cioè il volume esistente più il 20% di ampliamento deve risultare minore o uguale a 1000 mc.) delle costruzioni esistenti da parte dell'imprenditore agricolo e fermo restando il rispetto dell'indice di zona. ( Per Abitazioni )

–   Trasformazione degli annessi agricoli come indicato nel comma 4 art. 5 della L.R. 13/89.

–   Il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 6 della L.R. 13/89.

–   Le attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 8 della L.R. 13/89.

Sono da incentivare rimboschimenti con essenze arboree di cui all’elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41.

Gli ampliamenti e le ristrutturazioni ammesse, considerato il valore paesistico della zona, debbono essere realizzate con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edilizia rurale tradizionale con riferimento di cui all'allegato 1 alle presenti NTA.

I progetti di nuove abitazioni, di ampliamenti o di ristrutturazione nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere esaminati dalla Commissione Edilizia integrata ai sensi della LR n. 34/92, inoltre le documentazioni relative ai progetti degli interventi di cui sopra dovranno essere ulteriormente specificate con un rilievo fotografico a 360º intorno all'immobile oggetto dell'intervento assumendo come punto di vista l'esterno dell'immobile stesso e con adeguato un piano quotato Gli eventuali immobili che sorgessero nel perimetro rilevato dal piano quotato dovranno essere rappresentati nei loro elementi esterni essenziali (distanza dall'immobile oggetto dell’intervento, ingombro, altezza delle fronti e dell'estradosso della sommità della copertura, tipo di copertura, elementi di finitura esterna, finestrature, ecc.).

Nelle fasce di rispetto stradale è fatto salvo il disposto della L.R. n. 34/75.

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