Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

CAPO VII – SOTTOZONE AGRICOLE 

ART. 35 – ZONE AGRICOLE – NORME GENERALI 

Le zone agricole sono le Zone Omogenee E di cui all'art. 2 del D.I. 2 Aprile 1968, n. 1444.

Per le norme edilizie del territorio agricolo si fa riferimento alla Legge Regionale 8 Marzo 1990, n 13, salvo le norme più restrittive attuate dal P.R.G. nelle specifiche sottozone, individuate sulla base delle qualità paesistico–ambientali, storico culturali, geologico geomorfologiche e botanico–vegetazionali.

Le zone agricole sono articolate in Sottozone Agricole Normali e in Sottozone Agricole di Salvaguardia Paesistica Ambientale così distinte:

Sottozona agricole normale (EN)

Sottozona agricola di Interesse Paesistico Ambientale (EA)

Sottozona agricola di Interesse Paesistico (EP)

– Sottozona agricola di contatto con il Fiume Esino (EE) 

Le Sottozone Agricole Normali sono costituite da parti del territorio non interessate da risorse particolari, salvo ambiti di tutela unitari diffusi in tutte le parti del territorio comunale extraurbano.

All'interno delle Sottozone Agricole Normali si applicano le norme generali di cui alla Legge Regionale 8 Marzo 1990, n. 13, e le "norme comuni" di cui al successivo art. 36.

Nelle Sottozone Agricole Normali EN contrassegnate con asterisco (*) sono vietati i seguenti interventi:

1) costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo di cui all'art. 9 della L.R. 13/90;

2) costruzioni per lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 11 della L.R. 1 3/90;

3) i silos (H>6,0 ml.) e depositi agricoli di rilevante entità (con H>4,5 ml in pianura ed H> 6,0 ml. misurati a valle sui declivi);

4) le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di intervento compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell’art. 57 delle NTA del P.P.A.R.; per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli artt. 57 e 63bis con le procedure di cui artt. 27 e 63 ter delle NTA del PPAR. 

Le Sottozone Agricole di Salvaguardia Paesistica Ambientale sono costituite da sottozone con normative specifiche in relazione alle peculiarità ed alle caratteristiche intrinseche delle risorse da salvaguardare e tutelare.

All’interno delle Sottozone Agricole di Salvaguardia Paesistica Ambientale si applicano le norme generali di cui alla Legge Regionale 8 Marzo 1990, n. 13 con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 37, 38, 39, 40 e 41 integrate dalle “norme comuni” di cui al successivo art. 36.

Il Comune, in conformità agli indirizzi e direttive della pianificazione paesistico–ambientale regionale e ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L.R. 13/90, dispone del censimento dei fabbricati rurali esistenti e dispone altresì dell’elenco degli edifici, nelle zone agricole, che rivestono valore architettonico e storico/documentario.

Gli edifici compresi nell’elenco ed evidenziati nelle tavole 1:5.000 e 1:2.000 sono regolamentati secondo quanto disposto al successivo art. 43 Edifici Urbani ed Extraurbani di valore architettonico e storico/documentario: Recupero e Valorizzazione.

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