Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

CAPO IV – SOTTOZONE RESIDENZIALI 

ART. 25 – SOTTOZONE RESIDENZIALI DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO (A0, A1, A2, A3*) – MODALITA' D'INTERVENTO

(articolo aggiornato a Variante PRG BUR n. 119 del 11-11-04)

– Castello (A0) – (P.P.C.S.): 

Le Sottozone Residenziali di Interesse Storico – Artistico "A0" interessano le aree sottoposte a Piano Particolareggiato del Centro Storico.

Le Zone residenziali di interesse Storico e Artistico: Castello (A0), sono soggette a definizione mediante P.P. unitario, esteso all'intera zona contrassegnata nella planimetria del P.R.G., avente finalità di risanamento edilizio conservativo ed altre trasformazioni conservative, in rispondenza a quanto disposto dal D.M. n. 1444 del 02/04/68.

In tale Sottozona, sino all’approvazione di nuovi strumenti attuativi, si applicano le norme tecniche di attuazione del P.P.C.S. vigente.

Nelle aree interne adiacenti al margine della Zona A, individuate ai sensi del DI 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 457/78 salvo prescrizioni più restrittive.

Nei casi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) del suddetto articolo, gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico.

Sono ammesse le destinazioni d’uso previsto nell’articolo 24 delle presenti NTA.

-          Borghi (A1):

Le Sottozone Residenziali di Interesse Storico – Artistico A1 interessano i borghi e presentano particolari caratteristiche storico – ambientale per l'assetto urbanistico.

L’intervento in tali Sottozone è soggetto alle seguenti norme:

1) Intervento Diretto:

L’attuazione del Piano per intervento edilizio diretto consente lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie utile.

2) Intervento Preventivo:

L’intervento preventivo tramite Piano Attuativo (Piano di Recupero di iniziativa pubblica e/o privata) è richiesto per:

        ampliamenti comprese sopraelevazione di carattere igienico sanitario;

        ristrutturazioni che prevedono parziali demolizioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie solo in caso di comprovata impossibilità tecnica di intervenire senza demolizione.

Sono ammesse le destinazioni d’uso previsto nell’articolo 24 delle presenti NTA 

La composizione architettonica ed i particolari costruttivi e di finitura dovranno essere analoghi a quelli dell'edificio da demolire.

La ristrutturazione edilizia consente la modifica dei fronti esterni (spostamento o riordino di finestre, ecc.).

Le modifiche di prospetti non sono ammesse per immobili di particolare interesse architettonico anche se non indicati nelle planimetrie di piano ma giudicati tali dall’Amministrazione Comunale.

Le richieste di autorizzazione o di concessione debbono essere sempre accompagnate da un’esauriente documentazione fotografica. 

Gli interventi di cui sopra, che potranno avvenire anche in aderenza ai confini, sono soggetti alle seguenti limitazioni:

        gli ampliamenti sono consentiti solo fino al raggiungimento della profondità del corpo di fabbrica di ml. 12,00 e nel rispetto del limite di densità edilizia di cui al D.I. 2/4/68 n. 1444;

        la modifica dell'altezza è consentita esclusivamente allo scopo di adeguare il fabbricato ai requisiti minimi igienico–sanitari per il raggiungimento dell'altezza interna di ogni singolo piano di ml. 2,70.

-          Edifici storici (A2): 

Tali sottozone interessano edifici con caratteristiche storico–ambientali che testimoniano e tramandano la tipologia storica e/o rappresentativa del centro urbano e delle aree limitrofe.

L’intervento in tali sottozone è soggetto ad intervento diretto e sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. Per gli edifici contrassegnati con asterisco (*) sono consentiti aumenti volumetrici fino al 20% del volume esistente (fermo restando l'altezza massima di m. 7,30 misurati a valle ed il rispetto del limite di densità edilizia di cui al D.I. 2/4/68 n. 1444).

Sono ammesse le destinazioni d’uso previsto nell’articolo 24 delle presenti NTA.

          Sono inoltre consentiti accorpamenti e/o riorganizzazioni delle volumetrie esistenti di corpi estranei agli edifici principali, purché non abbiano valore storico–ambientale o documentario. La ricomposizione dovrà essere improntata a valori architettonici propri e compatibili con i corpi principali del complesso storico.

La composizione architettonica, i materiali ed i particolari costruttivi dovranno essere analoghi a quelli dell'edificio esistente da ampliare del quale dovrà essere prodotta ampia documentazione fotografica.

Gli edifici di valore architettonico e/o storico documentario sono inoltre sottoposti alle norme di cui al successivo art. 43. 

Tali sottozone sono vincolate al mantenimento e al potenziamento del verde esistente comunque con essenze di cui all’elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41. 

I parchi di pertinenza debbono essere conservati integri ed è fatto obbligo di curare lo stato di salute delle alberature esistenti e di provvedere al reimpianto di essenze autoctone e/o compatibili con le tipologie del parco nel caso di riduzione del patrimonio arboreo per qualsiasi motivo (calamità naturali, malattie, ecc.).

-          Edifici abbandonati  in stato di degrado  strutturale (A3*)-  FG. 4 MAPP. 211 E FG. 4 MAPP. 90 e 91:

Fabbricati  di scarso interesse architettonico  in  condizioni di   conservazione   tipologica  e  costruttiva  tale  da  non  consentirne   interventi  di  recupero  restauro  e  manutenzione straordinaria. Per   questi  edifici  è consentito l'intervento diretto di ristrutturazione urbanistica: ricostruzione dei volumi già esistenti e demoliti, aumentati del 10%. Usi: a) residenze; b) esercizi commerciali e pubblici esercizi max 30% della SUL ammissibile. Hmax = h 7,15m; distanze dalle strade Ds = 5m; Distanze dai confini Dc = 5m. Ammessa la costruzione a confine delle aree adiacenti alla zona A3, della medesima proprietà.

Sono ammesse le destinazioni d’uso previsto nell’articolo 24 delle presenti NTA.

    Informatizzazione a cura di: