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TITOLO II –
PREVISIONI DEL PIANO
Capo 2 - Zone
agricole e tutela degli elementi del patrimonio geologico,
geomorfologico e idrogeologico, botanico - vegetazionale e storico -
culturale
art. 39 – sottozona E6, aree
di tutela deL centro storico
39.01 La
sottozona agricola E6) comprende le aree agricole ricadenti negli ambiti
definitivi di tutela orientata del centro storico.
39.02 Gli
interventi di trasformazione ricadenti nella sottozona agricola E6)
devono rispettare le disposizioni di seguito indicate.
Destinazioni d’uso |
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prevalente: |
-
produttiva
agricola. |
complementare:
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-
quelle ammesse
dalla L.R. n.13/1990. |
·
Fra le
destinazioni d’uso complementari non sono ammesse le attività
estrattive e gli allevamenti zootecnici di tipo industriale.
·
Per le cave
esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di
recupero ambientale, di cui agli artt. 57 e 63 bis del
Ppar, con le procedure di cui agli artt. 27 e 63 ter
del Ppar.
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Parametri urbanistici e
edilizi:
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quelli previsti
dalla L.R. n.13/1990, con le seguenti specificazioni:
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altezza massima
degli edifici:
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edifici colonici
-
annessi agricoli
-
silos e serbatoi
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H max = 6,50 m
H max = 4,50 m
H max = 8,00 m
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·
Gli annessi
agricoli non possono superare il volume (V) di 600 m3.
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Categorie di intervento:
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Edifici
esistenti
-
sono sempre
consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo),
manutenzione straordinaria (Ms), modifiche interne (Mi),
risanamento conservativo (Rc) e ristrutturazione edilizia (Re).
-
eventuali
ampliamenti sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L.R. n.13/1990 e, comunque, non possono superare il 20%
del volume (V) esistente.
-
gli interventi di
demolizione e ricostruzione (Dr) sono consentiti, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990, al solo fine di
migliorare le condizioni paesistiche ed ambientale dei luoghi. I
nuovi edifici non possono superare del 20% il volume (V) degli
edifici preesistenti.
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Nuovi
edifici
-
gli interventi di
nuova edificazione (Ne) sono ammessi nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990, preceduti da un
progetto preliminare che ne verifichi l’inserimento nel contesto
paesistico.
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·
Nuovi annessi
agricoli, silos e serbatoi possono essere realizzati
esclusivamente all’interno delle aree di pertinenza degli
edifici esistenti. |
Tipi
edilizi:
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Modalità
di attuazione:
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-
intervento
diretto.
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Standard
urbanistici:
ecologici:
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Prescrizioni particolari: |
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·
Qualsiasi
intervento od opera non deve cagionare pregiudizio alla visione
dei beni di interesse storico-culturale.
·
Gli interventi
sugli edifici esistenti e quelli per la realizzazione di nuovi
edifici e manufatti devono avere caratteristiche tipologiche e
costruttive coerenti con il contesto paesistico, in accordo sia
con il patrimonio edilizio esistente, sia con le caratteristiche
dell’ambiente agricolo.
·
È vietato il
danneggiamento e l’abbattimento delle specie autoctone,
arbustive e di alto fusto, esistenti.
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INDICE Norme Tecniche di
Attuazione
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