Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

 

TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO

Capo 2 - Zone agricole e tutela degli elementi del patrimonio geologico, geomorfologico e idrogeologico, botanico - vegetazionale e storico - culturale

art. 39 – sottozona E6, aree di tutela deL centro storico

39.01    La sottozona agricola E6) comprende le aree agricole ricadenti negli ambiti definitivi di tutela orientata del centro storico.

 

39.02    Gli interventi di trasformazione ricadenti nella sottozona agricola E6) devono rispettare le disposizioni di seguito indicate.

 

Destinazioni d’uso

 

prevalente:

-        produttiva agricola.

complementare:

 

-        quelle ammesse dalla L.R. n.13/1990.

·       Fra le destinazioni d’uso complementari non sono ammesse le attività estrattive e gli allevamenti zootecnici di tipo industriale.

·       Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui agli artt. 57 e 63 bis del Ppar, con le procedure di cui agli artt. 27 e 63 ter del Ppar.

 

Parametri urbanistici e

edilizi:

 

-        quelli previsti dalla L.R. n.13/1990, con le seguenti specificazioni:

 

-        altezza massima degli edifici:

-        edifici colonici

-        annessi agricoli

-        silos e serbatoi

 

 

H max = 6,50 m

H max = 4,50 m

H max = 8,00 m

 

·       Gli annessi agricoli non possono superare il volume (V) di 600 m3.

 

Categorie di intervento:

 

Edifici esistenti

-        sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo), manutenzione straordinaria (Ms), modifiche interne (Mi), risanamento conservativo (Rc) e ristrutturazione edilizia (Re).

-        eventuali ampliamenti sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990 e, comunque, non possono superare il 20% del volume (V) esistente.

-        gli interventi di demolizione e ricostruzione (Dr) sono consentiti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990, al solo fine di migliorare le condizioni paesistiche ed ambientale dei luoghi. I nuovi edifici non possono superare del 20% il volume (V) degli edifici preesistenti.

 

 

Nuovi edifici

-        gli interventi di nuova edificazione (Ne) sono ammessi nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990, preceduti da un progetto preliminare che ne verifichi l’inserimento nel contesto paesistico.

 

·       Nuovi annessi agricoli, silos e serbatoi possono essere realizzati esclusivamente all’interno delle aree di pertinenza degli edifici esistenti.

Tipi edilizi:

 

 

Modalità di attuazione:

 

-        intervento diretto.

 

 

 

Standard

urbanistici:

 

ecologici:

 

 

Prescrizioni particolari:

 

·       Qualsiasi intervento od opera non deve cagionare pregiudizio alla visione dei beni di interesse storico-culturale.

·       Gli interventi sugli edifici esistenti e quelli per la realizzazione di nuovi edifici e manufatti devono avere caratteristiche tipologiche e costruttive coerenti con il contesto paesistico, in accordo sia con il patrimonio edilizio esistente, sia con le caratteristiche dell’ambiente agricolo.

·       È vietato il danneggiamento e l’abbattimento delle specie autoctone, arbustive e di alto fusto, esistenti.

 

 

 

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

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