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TITOLO II –
PREVISIONI DEL PIANO
Capo 2 - Zone
agricole e tutela degli elementi del patrimonio geologico,
geomorfologico e idrogeologico, botanico - vegetazionale e storico -
culturale
art. 38 – Sottozona E5, aree
delle formazioni vegetali
38.01 La
sottozona agricola E5) comprende le aree dei piccoli boschi e delle
macchie, nonché le aree incolte di possibile espansione della
vegetazione naturale.
38.02 Gli
interventi di trasformazione ricadenti nella sottozona agricola E5)
devono rispettare le disposizioni di seguito indicate.
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Destinazioni d’uso |
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prevalente: |
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produttiva
agro-silvo-pastorale. |
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complementare:
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Sono consentiti
gli interventi, connessi alla destinazione agro-silvo-pastorale,
solo se compatibili con la conservazione, manutenzione ed
espansione della vegetazione autoctona.
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Parametri urbanistici e
edilizi:
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Categorie di intervento:
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Edifici
esistenti
-
sono sempre
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo),
manutenzione straordinaria (Ms), modifiche interne (Mi),
risanamento conservativo (Rc) e gli interventi di
ristrutturazione edilizia (Re).
-
eventuali
ampliamenti sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L.R. n.13/1990 e, comunque, non possono superare il 20%
del volume (V) esistente né aumentare la superficie coperta.
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Nuovi
edifici
-
sono vietati gli
interventi di nuova edificazione (Ne).
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Tipi
edilizi: |
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Modalità
di attuazione:
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-
intervento
diretto.
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Standard
urbanistici:
ecologici:
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Prescrizioni particolari: |
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È vietato il
danneggiamento e l’abbattimento delle specie autoctone,
arbustive e di alto fusto, esistenti, fatte salve le normali
pratiche silvicolturali che devono essere improntate a criteri
naturalistici.
·
È vietata
qualunque forma di aratura e di dissodamento del terreno, fatti
salvi gli interventi necessari per la manutenzione e
l’espansione della vegetazione autoctona esistente.
·
È fatto divieto di
ridurre la superficie boscata.
·
È fatto divieto il
pascolamento intensivo nel bosco.
·
Sono da favorire
gli interventi di rinnovamento naturale della vegetazione
esistente.
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38.03 Le aree
boscate, definite tali dalla L.R. n.6/2005, sono soggette alla tutela
integrale e si applicano gli indirizzi e le prescrizioni di cui agli
artt. 26 e 27 del Ppar.
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INDICE Norme Tecniche di
Attuazione
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