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TITOLO II –
PREVISIONI DEL PIANO
Capo 2 - Zone
agricole e tutela degli elementi del patrimonio geologico,
geomorfologico e idrogeologico, botanico - vegetazionale e storico -
culturale
ART. 37 – SOTTOZONa e4, aree
dei VERSANTI aCCLIVI
37.01 La
sottozona agricola E4) comprende le aree agricole interessate da
fenomeni di instabilità e/o caratterizzate da elevate pendenze.
37.02 Gli
interventi di trasformazione ricadenti nella sottozona agricola E4)
devono rispettare le disposizioni di seguito indicate.
Destinazioni d’uso |
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prevalente: |
-
produttiva
agricola. |
complementare:
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-
quelle ammesse
dalla L.R. n.13/1990. |
·
Fra le
destinazioni d’uso complementari non sono ammesse le attività
estrattive.
·
Per le cave
esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di
recupero ambientale, di cui agli artt. 57 e 63 bis del
Ppar, con le procedure di cui agli artt. 27 e 63 ter
del Ppar.
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Parametri urbanistici e
edilizi:
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Categorie di intervento:
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Edifici
esistenti
-
sono sempre
consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo),
manutenzione straordinaria (Ms) e modifiche interne.
-
gli interventi di
risanamento conservativo (Rs) e ristrutturazione edilizia (Re)
sono consentiti previa valutazione dell’ammissibilità geologica
degli interventi, conformemente a quanto stabilito nella
Normativa geologica.
-
eventuali
ampliamenti sono consentiti, nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L.R. n.13/1990, se si dimostra, con studi più di
dettaglio rispetto a quelli del Piano che l’area in cui
si propone l’intervento è caratterizzata da una pendenza
inferiore al 30% e, comunque, non possono superare il 20%
del volume (V) esistente.
-
gli interventi di
demolizione e ricostruzione (Dr) sono consentiti, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990, al solo fine di
ridurre le condizioni di rischio presenti. I nuovi edifici non
possono superare del 20% il volume (V) degli edifici
preesistenti.
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Nuovi
edifici
-
sono vietati gli
interventi di nuova edificazione (Ne). |
Tipi
edilizi:
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Modalità
di attuazione:
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-
intervento
diretto.
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Standard
urbanistici:
ecologici:
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Prescrizioni particolari: |
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·
Interventi di
nuova edificazione (Ne) sono ammessi, fatte salve eventuali
altre disposizioni più restrittive contenute nel Piano,
se si dimostra, con studi più di dettaglio rispetto a quelli del
Piano, che l’area in cui si propone l’intervento è
caratterizzata da una pendenza inferiore al 30%.
·
Sono vietati
interventi di qualsiasi natura che siano di impedimento al
deflusso delle acque.
·
Sono fatti salvi
gli interventi compresi nei progetti di recupero ambientale, di
cui all’art. 57 del Ppar, quelli volti al consolidamento
statico e quelli necessari per la realizzazione di
infrastrutture stradali e tecnologiche.
·
Eventuali
realizzazioni di infrastrutture devono attenersi alla
Normativa geologica allegata e al D.M. del 11/03/1988. |
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INDICE Norme Tecniche di
Attuazione
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