Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

 

TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO

Capo 2 - Zone agricole e tutela degli elementi del patrimonio geologico, geomorfologico e idrogeologico, botanico - vegetazionale e storico - culturale

ART. 37 – SOTTOZONa e4, aree dei VERSANTI aCCLIVI

37.01    La sottozona agricola E4) comprende le aree agricole interessate da fenomeni di instabilità e/o caratterizzate da elevate pendenze.

 

37.02    Gli interventi di trasformazione ricadenti nella sottozona agricola E4) devono rispettare le disposizioni di seguito indicate.

 

Destinazioni d’uso

 

prevalente:

-        produttiva agricola.

complementare:

 

-        quelle ammesse dalla L.R. n.13/1990.

·       Fra le destinazioni d’uso complementari non sono ammesse le attività estrattive.

·       Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui agli artt. 57 e 63 bis del Ppar, con le procedure di cui agli artt. 27 e 63 ter del Ppar.

 

Parametri urbanistici e

edilizi:

 

 

 

Categorie di intervento:

 

Edifici esistenti

-        sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo), manutenzione straordinaria (Ms) e modifiche interne.

-        gli interventi di risanamento conservativo (Rs) e ristrutturazione edilizia (Re) sono consentiti previa valutazione dell’ammissibilità geologica degli interventi, conformemente a quanto stabilito nella Normativa geologica.

-        eventuali ampliamenti sono consentiti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990, se si dimostra, con studi più di dettaglio rispetto a quelli del Piano che l’area in cui si propone l’intervento è caratterizzata da una pendenza inferiore al 30% e, comunque, non possono superare il 20% del volume (V) esistente.

-        gli interventi di demolizione e ricostruzione (Dr) sono consentiti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990, al solo fine di ridurre le condizioni di rischio presenti. I nuovi edifici non possono superare del 20% il volume (V) degli edifici preesistenti.

 

 

Nuovi edifici

-        sono vietati gli interventi di nuova edificazione (Ne).

Tipi edilizi:

 

 

Modalità di attuazione:

 

-        intervento diretto.

 

Standard

urbanistici:

 

ecologici:

 

 

Prescrizioni particolari:

 

·       Interventi di nuova edificazione (Ne) sono ammessi, fatte salve eventuali altre disposizioni più restrittive contenute nel Piano, se si dimostra, con studi più di dettaglio rispetto a quelli del Piano, che l’area in cui si propone l’intervento è caratterizzata da una pendenza inferiore al 30%.

·       Sono vietati interventi di qualsiasi natura che siano di impedimento al deflusso delle acque.

·       Sono fatti salvi gli interventi compresi nei progetti di recupero ambientale, di cui all’art. 57 del Ppar, quelli volti al consolidamento statico e quelli necessari per la realizzazione di infrastrutture stradali e tecnologiche.

 

·       Eventuali realizzazioni di infrastrutture devono attenersi alla Normativa geologica allegata e al D.M. del 11/03/1988.

 

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

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