Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

 

TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO

Capo 2 - Zone agricole e tutela degli elementi del patrimonio geologico, geomorfologico e idrogeologico, botanico - vegetazionale e storico - culturale

art. 36 – Sottozona E3, aree dei corsi d’acqua

36.01    La sottozona agricola E3) comprende le aree degli alvei dei corsi d’acqua e quelle di diretta pertinenza, nonché le aree agricole ricadenti negli ambiti di tutela definitivi.

 

36.02    Gli interventi di trasformazione ricadenti nella sottozona agricola E3) devono rispettare le disposizioni di seguito indicate.

 

Destinazioni d’uso

 

prevalente:

-        produttiva agricola.

complementare:

 

-        quelle ammesse dalla L.R. n.13/1990.

·       Fra le destinazioni d’uso complementari non sono ammesse le attività estrattive e gli allevamenti zootecnici di tipo industriale.

·       Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui agli artt. 57 e 63 bis del Ppar, con le procedure di cui agli artt. 27 e 63 ter del Ppar.

 

Parametri urbanistici e

edilizi:

 

 

Categorie di intervento:

 

Edifici esistenti

-        sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo), manutenzione straordinaria (Ms), modifiche interne (Mi), risanamento conservativo (Rc) e gli interventi di ristrutturazione edilizia (Re).

-        eventuali ampliamenti sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990 e, comunque, non possono superare il 20% del volume (V) esistente e devono essere realizzati esternamente alle fasce inedificabili di seguito indicate.

-        gli interventi di demolizione e ricostruzione (Dr) sono consentiti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990, al solo fine di migliorare le condizioni paesistiche ed ambientali dei luoghi. I nuovi edifici non possono superare del 20% il volume (V) degli edifici preesistenti e devono essere realizzati esternamente alle fasce inedificabili aventi per lato i seguenti valori:

-        corsi d’acqua di classe 1a  = 100 m

-        corsi d’acqua di classe 2a  =   50 m

-        corsi d’acqua di classe 3a  =   35 m

 

·       Non è consentito l’ampliamento degli allevamenti zootecnici di tipo industriale.

 

 

Nuovi edifici

-        sono vietati gli interventi di nuova edificazione (Ne).

 

Tipi edilizi:

 

 

Modalità di attuazione:

 

-        intervento diretto.

 

Standard

urbanistici:

 

ecologici:

 

 

 

Prescrizioni particolari:

 

·       È vietata l’aratura di profondità superiore a 0,50 m nella fascia contigua di:

-        10,00 m, a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine del corso d’acqua;

-       5,00 m, a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione presente ai bordi delle scarpate.

·       Nella fascia contigua di 2,00 m, a partire dal margine delle sponde o dal piede esterno dell’argine del corso d’acqua, è vietata qualunque forma di aratura e di dissodamento del terreno.

·       Sono vietati interventi di qualsiasi natura che siano di impedimento al deflusso delle acque.

·       Sono fatti salvi gli interventi e le opere:

-       compresi nei progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 del Ppar;

-       volti al miglioramento del regime idraulico delle acque superficiali;

-       necessari per le derivazioni e le captazioni di acqua;

-       inseriti in progetti di disinquinamento e di trattamento delle acque reflue;

-       connessi a miglioramenti e bonifiche agrarie;

-       necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità;

-       necessari per l’attraversamento di infrastrutture stradali e tecnologiche.

·       È vietata l’immissione nel corpo idrico dei reflui non depurati.

·       Il miglioramento del regime idraulico del corso d’acqua dovrà avvenire limitatamente alla pulizia del letto fluviale. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l’eventuale riprofilatura dell’alveo) potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell’alveo al deflusso delle acque e, comunque, senza alterare l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

·       Deve comunque essere rispettato il TU sulle acque approvato con R. D. n.523/1904.

·       La vegetazione ripariale va mantenuta ed adeguatamente estesa, fatte salve le opere di ordinaria manutenzione.

·       Nei tratti in cui le formazioni vegetali ripariali sono invase da specie infestanti (ad es. Robinia pseudoacacia, Rubus spp, Sambucus nigra, Ailantus altissima), sono da favorire gli interventi volti alla graduale sostituzione di tali specie con specie autoctone a maggiore valore naturalistico e paesaggistico.

 

 

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

    Informatizzazione a cura di: