·
È vietata
l’aratura di profondità superiore a 0,50 m nella fascia contigua
di:
-
10,00 m, a partire
dalle sponde o dal piede esterno dell’argine del corso d’acqua;
-
5,00 m, a partire
dal margine della vegetazione riparia esistente e della
vegetazione presente ai bordi delle scarpate.
·
Nella fascia
contigua di 2,00 m, a partire dal margine delle sponde o dal
piede esterno dell’argine del corso d’acqua, è vietata qualunque
forma di aratura e di dissodamento del terreno.
·
Sono vietati
interventi di qualsiasi natura che siano di impedimento al
deflusso delle acque.
·
Sono fatti salvi
gli interventi e le opere:
-
compresi nei
progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 del Ppar;
-
volti al
miglioramento del regime idraulico delle acque superficiali;
-
necessari per le
derivazioni e le captazioni di acqua;
-
inseriti in
progetti di disinquinamento e di trattamento delle acque reflue;
-
connessi a
miglioramenti e bonifiche agrarie;
-
necessari per la
salvaguardia della pubblica incolumità;
-
necessari per
l’attraversamento di infrastrutture stradali e tecnologiche.
·
È vietata
l’immissione nel corpo idrico dei reflui non depurati.
·
Il miglioramento
del regime idraulico del corso d’acqua dovrà avvenire
limitatamente alla pulizia del letto fluviale. I lavori di
pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi
fangosi e l’eventuale riprofilatura dell’alveo) potranno essere
eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione
dell’alveo al deflusso delle acque e, comunque, senza alterare
l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie
faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore
paesaggistico.
·
Deve comunque
essere rispettato il TU sulle acque approvato con R. D.
n.523/1904.
·
La vegetazione
ripariale va mantenuta ed adeguatamente estesa, fatte salve le
opere di ordinaria manutenzione.
·
Nei tratti in cui
le formazioni vegetali ripariali sono invase da specie
infestanti (ad es. Robinia pseudoacacia, Rubus spp, Sambucus
nigra, Ailantus altissima), sono da favorire gli interventi
volti alla graduale sostituzione di tali specie con specie
autoctone a maggiore valore naturalistico e paesaggistico.
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