Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di STAFFOLO Provincia di Ancona |
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TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANOCapo 2 - Zone agricole e tutela degli elementi del patrimonio geologico, geomorfologico e idrogeologico, botanico - vegetazionale e storico - culturale ART. 33 – NORME COMUNI ALLE SOTTOZONE AGRICOLE 33.01 Nelle sottozone agricole E) vigono le seguenti disposizioni, prescrittive e/o di indirizzo, che hanno quale oggetto:
· movimenti di terra; · attività estrattive; · rete stradale rurale · impianti e tracciati per attività sportive motoristiche; · depositi a cielo aperto; · elementi diffusi del paesaggio agrario; · edifici esistenti; · nuovi edifici; · sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici; · opere di contenimento e sostegno; · recinzioni.
33.02 Movimenti di terra Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno naturale, fatti salvi quelli necessari: · per le normali pratiche agricole; · per la realizzazione di infrastrutture stradali e tecnologiche di interesse generale; · per la sistemazione dei terreni con dissesti in atto; · per la realizzazione di progetti di recupero e valorizzazione ambientale; · per la realizzazione di interventi di trasformazione e bonifica fondiaria. Sono altresì ammessi gli interventi necessari per la sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici se idonei ad evitare o limitare la realizzazione di opere di contenimento e sostegno.
33.03 Attività estrattive Nelle sottozone E) di tutela dei beni di carattere paesistico-ambientale è vietata l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti.
33.04 Rete stradale rurale È prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con i relativi tracciati, le dimensioni, le pavimentazioni e gli arredi particolari. Sono consentiti adeguamenti nei casi in cui si giustifichino ai fini della sicurezza della circolazione.
33.05 Impianti e tracciati per attività sportive motoristiche È vietato l’allestimento di impianti, tracciati e percorsi per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.
33.06 Depositi a cielo aperto È vietata la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli. Sono ammessi, con l’esclusione delle sottozone E3), E4) ed E5), depositi provvisori nel rispetto delle vigenti leggi.
33.07 Elementi diffusi del paesaggio agrario In tutto il territorio comunale, nel rispetto delle vigenti leggi regionali, è richiesta la conservazione degli elementi vegetali sia arbustivi che arborei esistenti e tutelati, nonché quelle che contribuiscono a determinare l’immagine del paesaggio vegetale, nonché la conservazione delle testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive storiche, tranne le piante di tipo produttivo industriale. L’abbattimento è consentito nei casi e secondo le disposizioni contenute nella L.R. 6/2005 o previa autorizzazione comunale per quegli elementi non tutelati da norme specifiche. Gli elementi diffusi del paesaggio agrario presenti nel territorio comunale sono, inoltre, tutelati dalla prescrizioni contenute nell’indagine botanico-vegetazionale.
33.08 Edifici esistenti Gli interventi sugli edifici esistenti devono tendere alla tutela e salvaguardia dei valori storico-documentali e/o paesistico-ambientali presenti. Tale salvaguardia si esercita con la realizzazione di interventi che rispettino e valorizzino i caratteri tipologici, architettonici e costruttivi degli edifici e particolare attenzione deve essere posta ai valori determinati dalle relazioni, formali e funzionale, tra i vari elementi (edificio principale, annessi, sistemazioni esterne e vegetazione circostante). Negli edifici che non presentano particolari valori o che sono in contrasto con il paesaggio circostante, gli interventi devono comunque tendere, agendo su diversi fattori, al raggiungimento di una maggiore integrazione con il contesto in cui sono situati.
33.09 Nuovi edifici Gli edifici di nuova realizzazione devono avere caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive tali da renderli coerenti con le caratteristiche dell’insediamento in cui sono inseriti e con il paesaggio circostante. Nella realizzazione di edifici non residenziali, destinati alle diverse attività ammesse nella zona agricola, si deve tendere a minimizzarne gli impatti paesaggistici ed ambientali. In tutti gli interventi particolare attenzione deve essere posta sia alla collocazione del nuovo edificio, valutando il sito ed il posizionamento dell’edificio sul terreno, sia alla sistemazione dell’area di pertinenza. I nuovi edifici devono sorgere, preferibilmente, lungo le strade esistenti e/o in prossimità di altri edifici.
33.10 Sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici Nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservati e valorizzati gli elementi peculiari e qualificanti (recinzioni, pavimentazioni, vegetazione, ecc.). La vegetazione esistente deve essere conservata ed eventuali abbattimenti, consentiti nel rispetto della L.R. n.6/2005, devono essere associati, come previsto dalla citata legge, con interventi compensativi di piantumazione. Gli interventi, di sistemazione e/o di nuova realizzazione, delle aree di pertinenza devono comunque tendere, agendo su diversi fattori, a renderle coerenti con le caratteristiche degli edifici e con il paesaggio circostante. Essi devono altresì contribuire all’integrazione dei nuovi edifici nel contesto, particolarmente nei casi in cui siano opportuno opere di mascheramento e di mitigazione degli impatti visivi. In particolare, negli interventi di nuova realizzazione: · le recinzioni devono essere realizzate con paletti e rete metallici o con materiali naturali (cannucciaie e staccionate di legno) e devono essere mascherate dalla vegetazione. Parti in muratura o in cemento armato intonacato, sono consentite in corrispondenza degli ingressi; · sono vietate le pavimentazioni in manto bituminoso o in lastricato di cemento.
33.11 Opere di contenimento e sostegno Le opere di contenimento e/o di sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui sono strettamente necessarie e, comunque, devono essere preferibilmente utilizzati tipi e tecniche che ne garantiscano un migliore inserimento nel paesaggio (terre armate, cestoni con blocchi di tufo, diaframmi in c.a. interrati, ecc.). Sono comunque fatte salve le opere necessarie alla riduzione di eventuali rischi geologici, per le quali devono essere comunque adottate le tecniche più appropriate per la conservazione delle caratteristiche ambientali e naturalistiche esistenti.
33.12 Recinzioni È vietata la realizzazione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo quelle temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali. Sono ammesse quelle a servizio di colture specializzate, che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari, e quelle necessarie per l’allevamento di particolari specie, con l’esclusione delle sottozone E3) ed E5). Tali recinzioni devono essere realizzate privilegiando i materiali naturali.
33.13 Calanchi È vietata l’aratura in prossimità del perimetro dei calanchi ed è opportuna la realizzazione di una rete di scoline che riducano i fenomeni di erosione regressiva e la perdita di suolo agrario.
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