Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

 

TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO

Capo 2 - Zone agricole e tutela degli elementi del patrimonio geologico, geomorfologico e idrogeologico, botanico - vegetazionale e storico - culturale

ART. 32 – ZONa AGRICOLa  E

32.01    Gli interventi di trasformazione nella zona agricola E), perimetrata nella tavola P1 Zonizzazione / Parte extraurbana sono regolati dalle Norme edilizie per il territorio agricolo di cui alla L.R. n.13/1990.

 

32.02    Il Piano, in ragione delle diverse caratteristiche del territorio agricolo ed al fine di tutelare e valorizzare i beni di carattere paesistico-ambientale presenti, individua le seguenti sottozone agricole:

·         Sottozona E1)  Aree agricole normali;

·         Sottozona E2)  Aree con valori paesaggistici ed ambientali;

·         Sottozona E3)  Aree dei corsi d’acqua;

·         Sottozona E4)  Aree dei versanti acclivi;

·         Sottozona E5)  Aree delle formazioni vegetali;

·         Sottozona E6)  Aree di tutela del centro storico;

·         Sottozona E7)  Aree di interesse archeologico.

 

32.03    Gli interventi di trasformazione ricadenti nelle suddette sottozone E), ad integrazione e specificazione delle norme della L.R. n.13/1990, devono rispettare le disposizioni relative a ciascuna sottozona.

 

32.04    Nella zona agricola, relativamente agli usi ricettivi negli edifici rurali, vigono anche le disposizioni della L.R. n.31/1994 e n.27/1999.

 

32.05    All’interno di qualsiasi sottozona agricola restano comunque valide le disposizioni eventualmente più restrittive relative alle sottozone E4), E5) ed E7).

 

32.06    Negli edifici esistenti, non più utilizzati per la conduzione del fondo, in caso di variazioni delle destinazioni d’uso sono ammesse le destinazioni complementari all’uso residenziale, di cui all’art.9, comma 1, delle Nta.

 

32.07    Sono comunque fatte salve le disposizioni più restrittive relative agli edifici e manufatti extraurbani, di cui all’art.41 Individuazione e classificazione degli edifici e manufatti extraurbani.

 

32.08    In tutte le sottozone E) è vietata:

      l’aratura di profondità superiore a 0,50 m nella fascia contigua di 5,00 m, a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione presente ai bordi delle scarpate;

      qualunque forma di aratura e di dissodamento del terreno nella fascia contigua di 2,00 m, a partire dal margine delle sponde o dal piede esterno dell’argine del corso d’acqua.

 

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

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