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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di SAN PAOLO DI JESI Provincia di Ancona |
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI - LIVELLI NORMATIVI – LIMITAZIONI VINCOLI
Art. 3 -
Edifici esistenti - Limitazioni 3.1. Gli edifici esistenti alla data di approvazione del Piano, in contrasto con le destinazioni di zona e con i parametri urbanistici edilizi di zona previsti dal P.R.G., potranno subire trasformazioni solo per gli adeguamenti alle prescrizioni. 3.2. In detti edifici, prima dell'adeguamento alle prescrizioni del piano, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo di cui all'art. 31, lettere a), b), c) della Legge n. 457 del 5.8.1978. 3.3.
Zona Agricola 3.3.1. La modifica di destinazione potrà essere consentita solo per gli edifici già realizzati conformemente alle previsioni di cui alla L.R. 13/90. 3.3.2. Gli asservimenti ed i vincoli di destinazione derivanti da precedenti normative, nonché gli impegni sottoscritti dal titolare della concessione nei confronti del Comune all'atto del rilascio della Concessione, risultano vincolanti ai fini delle presenti norme. 3.3.3. Dalla data di entrata in vigore del P.R.G., ogni casa rurale esistente è da considerarsi al servizio dell'intera azienda di cui fa parte; pertanto, indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà, non sarà possibile rilasciare Concessioni per case rurali nella stessa azienda o parte di essa, a meno che il proprietario della porzione di fondo con preesistente abitazione non dimostri, con piano aziendale, di aver conservato una azienda che possegga i requisiti di cui alla Legge Regionale 8.3.90, n. 13. 3.3.4. L'area minima di pertinenza dell'edificio rurale è desumibile dall'indice di edificabilità fondiaria e dal volume esistente. 3.3.5. Valgono comunque le norme contenute dalla L.R. 13/90, e in caso di contrasto prevalgono sulle presenti N.T.A. |
INDICE DELLE NORME |
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