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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di SAN PAOLO DI JESI Provincia di Ancona |
CAPITOLO V
NORME PER LA TUTELA PAESISTICO - AMBIENTALEZONE VINCOLATE
Art. 23
- Ambiti e livelli di tutela paesistico - ambientale
23.4.
AMBITO DI TUTELA DEL CENTRO STORICO Nelle
Tavole di progetto di P.R.G. sono
riportati due ambiti di tutela del centro storico: a)
Ambito di tutela integrale del C.S. Si
applica la tutela integrale salvo che nelle aree urbanizzate e
urbanizzabili di cui all'azzonamento
previsto dal
progetto di P.R.G., per cui sono state dettate norme specifiche che
prevedono il rispetto
dei caratteri paesistico-ambientali
attraverso una politica di equilibrio tra fattori antropici
e fattori naturali, e le infrastrutture viarie e per servizi
collettivi (zone "F"
in genere). In
tale ambito sono vietate: -
ogni nuova
edificazione, nonché l'ampliamento di edifici esistenti; -
il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade
provinciali, comunali,
vicinali e private esistenti o in progetto, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per quelli
occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale; -
l'allestimento di impianti, percorsi o di tracciati per attività
sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati; -
l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la
segnaletica stradale
e quella turistica di
cui alla Circ.
del Ministero LL.PP. n.
400 del 9 Febbraio 1979
e eventuali
modif. ed
integr., nonché
quelli permessi dal vigente Codice della Strada. - l'apertura di nuove cave. b)
Ambito di tutela orientata del C.S. Si
applica la tutela orientata, salvo
che nelle aree urbanizzate e urbanizzabili di cui all'azzonamento previsto
dal progetto di P.R.G.,
per cui sono state dettate norme specifiche che prevedono il rispetto dei
caratteri paesistico-ambientali attraverso
una politica di equilibrio tra fattori antropici
e fattori naturali, e le infrastrutture viarie e per servizi
collettivi (zone "F"
in genere). In
tale ambito sono vietate: -
le nuove edificazioni
per interventi edilizi di tipo
agro- industriale, silos
e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti
zootecnici di tipo industriale; -
l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, se non
finalizzate al recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.; -
la realizzazione di
depositi e stoccaggi di
materiali non agricoli. In
tale ambito sono invece consentite: -
le opere minori e complementari relative
agli edifici
esistenti, compresi gli
interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione
ordinaria e
straordinaria; - gli interventi edilizi da realizzarsi esclusivamente per l'esercizio dell'attività agricola e agrituristica, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende
agro-silvo-pastorali. |
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