Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SAN PAOLO DI JESI

Provincia di Ancona

CAPITOLO V

NORME PER LA TUTELA PAESISTICO - AMBIENTALE

ZONE VINCOLATE

 

Art. 23 - Ambiti e livelli di tutela paesistico - ambientale

 23.4.    AMBITO DI TUTELA DEL CENTRO STORICO

Nelle Tavole di progetto di P.R.G. sono riportati due ambiti di tutela del centro storico:

a) Ambito di tutela integrale del C.S.

Si applica la tutela integrale salvo che nelle aree urbanizzate e urbanizzabili di  cui all'azzonamento  previsto  dal  progetto di P.R.G., per cui sono state dettate norme specifiche che prevedono il  rispetto  dei caratteri paesistico-ambientali  attraverso una politica di equilibrio tra fattori antropici  e fattori naturali, e le infrastrutture viarie e per servizi collettivi (zone "F" in genere).

In tale ambito sono vietate:

-  ogni  nuova  edificazione,  nonché l'ampliamento di edifici esistenti;

-   il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade provinciali, comunali,   vicinali e private esistenti o in progetto, fatta eccezione per i mezzi di servizio e  per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;

-  l'allestimento di impianti, percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e  scopo,  esclusa  la  segnaletica  stradale  e  quella turistica di  cui alla  Circ.  del Ministero LL.PP.  n. 400 del 9 Febbraio  1979  e  eventuali  modif. ed  integr.,  nonché quelli  permessi dal vigente Codice della Strada.

-  l'apertura di nuove cave.

b) Ambito di tutela orientata del C.S.

Si applica la tutela orientata, salvo che nelle aree urbanizzate e urbanizzabili di cui all'azzonamento previsto  dal  progetto di P.R.G., per cui sono state dettate norme specifiche che prevedono il  rispetto  dei caratteri paesistico-ambientali  attraverso una politica di equilibrio tra fattori antropici  e fattori naturali, e le infrastrutture viarie e per servizi collettivi (zone "F" in genere).

In tale ambito sono vietate:

-  le  nuove edificazioni  per interventi  edilizi di  tipo agro- industriale,  silos  e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti   zootecnici di tipo industriale;

-  l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di  quelle esistenti, se non finalizzate al recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.;

-  la realizzazione di  depositi  e stoccaggi  di  materiali non agricoli.

In tale ambito sono invece consentite:

-   le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo,    manutenzione  ordinaria e straordinaria;

- gli interventi edilizi da realizzarsi esclusivamente per l'esercizio dell'attività agricola e agrituristica, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali.

INDICE DELLE NORME

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