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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di SAN PAOLO DI JESI Provincia di Ancona |
CAPITOLO V
NORME PER LA TUTELA PAESISTICO - AMBIENTALEZONE VINCOLATE
Art. 23
- Ambiti e livelli di tutela paesistico - ambientale
23.1.
CORSI D'ACQUA Per
i corsi d'acqua, è fissata
una zona inedificabile per
lato, secondo quanto cartograficamente riportato nelle tavole di P.R.G. in base alla classe e alla fascia
di appartenenza, dove sono
ammessi esclusivamente interventi
di recupero ambientale di cui
all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R., nonché l'esercizio delle attività
agro-silvo-pastorali, le
opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo
a fini
irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei
corsi d'acqua di 2^ e 3^ classe. Inoltre
devono essere rispettate le
seguenti norme di cui alle
prescrizioni di base permanenti dell'art. 29
delle N.T.A. del P.P.A.R., lettera a- : -
Nella fascia contigua di ml 10,
a partire dalle sponde
o dal piede esterno
dell'argine, è vietata l'aratura di
profondità superiore a cm 50. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei
reflui non depurati, salvo gli interventi volti al
disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al
miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto
fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I
lavori di pulizia fluviale (eliminazione
di piante ed arbusti, di
depositi fangosi
e l'eventuale
riprofilatura dell'alveo) possono
essere eseguiti solo nei casi
di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque
e comunque senza
alterare l'ambiente fluviale qualora
vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesistico. |
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