Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SAN PAOLO DI JESI

Provincia di Ancona

CAPITOLO V

NORME PER LA TUTELA PAESISTICO - AMBIENTALE

ZONE VINCOLATE

 

Art. 23 - Ambiti e livelli di tutela paesistico - ambientale

 23.1.    CORSI D'ACQUA

Per i corsi d'acqua, è fissata una zona inedificabile per lato, secondo quanto cartograficamente riportato nelle tavole di P.R.G. in base alla classe e alla fascia di appartenenza, dove sono ammessi esclusivamente  interventi di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R., nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei  corsi d'acqua di  2^ e 3^ classe.

Inoltre  devono essere rispettate  le seguenti norme di  cui alle prescrizioni di base permanenti  dell'art. 29  delle N.T.A. del P.P.A.R., lettera a- :

-  Nella fascia contigua di ml 10,  a partire dalle  sponde o dal piede  esterno dell'argine, è vietata l'aratura di profondità superiore  a  cm  50. All'interno  del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al  disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla  pulizia del  letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche.  I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi   fangosi   e  l'eventuale riprofilatura dell'alveo)  possono essere eseguiti solo  nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque  e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie  faunistiche e/o botaniche protette  o di evidente valore paesistico.

INDICE DELLE NORME

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