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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di SAN PAOLO DI JESI Provincia di Ancona |
CAPITOLO IV
CRITERI GENERALI - DESTINAZIONI D'USOPARAMETRI GENERALI E NORME EDILIZIE Art.19 - ZONA PRODUTTIVA "D" E' destinata alla realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistici con esclusione di quelle attività che a giudizio dell’Amm.ne Comunale dovessero recare molestia o essere pregiudizievoli alle zone residenziali vicine al centro abitato. La previsione di insediamenti produttivi che interessino industrie classificate nocive dalle vigenti leggi, e che non riguardino attività produttive di trasformazione di prodotti agricoli, saranno eventualmente introdotte con apposite varianti così come previsto dall'art. 3, comma 3°, della L.R. 13/90. Per ogni attività produttiva è consentita anche la costruzione dell'abitazione del custode, per una superficie netta di mq 120. Sono le zone destinate ad insediamenti produttivi esistenti e nuovi, adibiti ad impianti industriali, artigianali, commerciali, turistici e ad essi assimilabili, incluse le attività terziarie e comunque a supporto e connesse con quelli esistenti. Nell'ambito delle zone "D" sono ubicati o ubicabili gli impianti produttivi, i depositi, i magazzini, i laboratori, i centri commerciali, i servizi tecnici ed amministrativi, gli uffici nonché gli alberghi, i ristoranti e le attività turistico - ricettive in genere. Sono escluse le industrie nocive, secondo quanto detto al comma 2° e le residenze ad eccezione dell'alloggio per il custode, a qualsiasi titolo, per una superficie massima netta di mq 12O. Tutti gli impianti produttivi insediati dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e per lo smaltimento di materiali solidi, liquidi e dei rifiuti in genere. Per gli insediamenti di attività commerciali, va comunque sempre fatto riferimento alle norme urbanistico edilizie ed alla dotazione di standards minimi di cui alla Legge Regionale del 9 Maggio 1994, n. 17 - artt. 6 e 11 e allegato 6. |
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