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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
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TITOLO V - ISTANZA DI CONCESSIONE EDILIZIA COMUNALEArt.
23 1.
I progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati di preminente
interesse storico ed artistico ai sensi dell'articolo 18 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, debbono conseguire la preventiva approvazione della
competente soprintendenza.
2.
I progetti relativi alle opere di cui all'articolo 2 della L.R. 21 agosto
1984, n. 24, devono conseguire le autorizzazioni ivi previste.
3. I progetti relativi all'allaccio e all'accesso delle strade private alle strade pubbliche, di competenza del compartimento ANAS o dell'amministrazione provinciale, devono conseguire la preventiva autorizzazione dei predetti enti.
4.
I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a
struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge
5 novembre 1971, n. 1086.
5.
Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento o
impianti di produzione di acqua calda e comunque tutti quelli indicati
nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 373, debbono adeguarsi alle
disposizioni di cui alla stessa legge.
6.
Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti del fabbricati debbono
essere sottoposti all'approvazione del comando provinciale dei vigili del
fuoco e comunque in particolare: a)
i progetti degli edifici di altezza superiore a m. 20; b)
i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case
albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di
vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.); c)
i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma
comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse ed
a laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate
sostanze che presentino pericolo di incendio; d)
i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad
abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o
comprendono appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni.
7.
Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti
all'esame del comando provinciale dei vigili del fuoco, sia prevista
l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie
funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto
all'esame del comando dei vigili del fuoco il solo progetto dell'impianto,
per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del
combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati,
deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire
l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti,
nonché delle vie di comunicazione in verticale (gabbie di scale, di
ascensori, di montacarichi) con i piani dell'edificio.
8.
Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in
ogni loro parte, alle norme di legge vigenti.
9.
Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi
dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, chiunque intende
procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni
riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei
lavori, la denuncia di cui all'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
osservando le disposizioni della legge stessa e della L.R. 3 novembre
1984, n. 33, come modificata dalla L.R. 27 marzo 1987, n. 18.
10. Per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, è necessaria anche ai fini dell'edificazione. |
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