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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO Capo 4 - Zona agricola e per la tutela paesistico-ambientale Articolo 18 Sottozona E – AREE AGRICOLE NORMALI
La sottozona E è destinata alle attività agricole, all’allevamento del bestiame ed alle attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Nella sottozona E il Piano promuove gli interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, comunque non in contrasto con gli equilibri naturali e, a tal fine, in essa si applicano norme generali di tutela, di cui al presente articolo, e norme per la tutela degli elementi strutturanti il territorio agricolo, di cui all’art. 18/1 Tutela degli elementi strutturanti il territorio agricolo. Pertanto, nella sottozona E, l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti, sono ammessi solo se conformi alle disposizioni delle vigente normativa in materia e alle previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, è consentito il completamento degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale, di cui all’art. 57 del Ppar. Nella sottozona E sono da evitare movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno e l’assetto idraulico dei versanti, la realizzazione di discariche e colmate. Questi interventi devono essere preventivamente valutati, giustificati da comprovate necessità, espresse mediante apposita relazione tecnica, e assoggettati a specifica autorizzazione. Le sopra dette norme di tutela e quelle di cui all’art. 18/1 Tutela degli elementi strutturanti il territorio agricolo, si applicano anche nelle sottozone di cui all’art. 19 Sottozone agricole per la tutela paesistico-ambientale. |
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