Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO

 

Art. 31 - Sottozone A4 Edifici di interesse storico

Sono previste le destinazioni di cui all'art. 13, n. 1, 4, 5 (limitatamente alle attività agrituristiche), 7, 11, 37, 38, 41.

Le schede dei fabbricati rurali, debbono intendersi sia come attuazione del disposto dell'art. 40 delle N.T.A. del P.P.A.R. e dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1990, n.13, per gli edifici ricadenti nelle Sottozone A4, sia come attuazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 8 marzo 1990, n.13 per tutti gli altri edifici e manufatti extraurbani. Esse sono recepite dal P.R.G come parte integrante.

In riferimento alle schede per gli edifici non ricadenti nelle presenti Sottozone, vige la definizione delle classi che definiscono le principali tipologie di intervento, così come individuata nell'elenco allegato alle presenti Norme Tecniche di Attuazione e dalla normativa, di cui all'art. 49 bis.

I manufatti extraurbani di particolare valore artistico e/o storico-documentario, ricadenti nelle presenti Sottozone, sono soggetti alla seguente normativa di salvaguardia:

- è fatto divieto di manomettere in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo i manufatti censiti e individuati nelle tavole di Piano, nonché adibirli ad utilizzazioni improprie che possano comprometterne la conservazione e/o il recupero.

Gli interventi ammessi su tali manufatti sono esclusivamente quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti nel Titolo II delle presenti Norme Tecniche, finalizzati al recupero delle originarie caratteristiche formali e tipologiche anche attraverso l'eliminazione degli elementi estranei o incongruenti con l'impianto originario.

La tutela va altresì eventualmente estesa a quegli accessori costituenti - anche se distaccati - insieme unitario con il fabbricato residenziale sotto gli aspetti tipologici e costruttivi.

L'eventuale approvazione di un Piano Particolareggiato o Piano di recupero, stabilirà la diversa articolazione degli interventi sugli edifici o parti di essi.

Per una distanza di ml. 50 a partire dal perimetro degli edifici e manufatti ricadenti nelle Sottozone A4, sulle aree limitrofe che non ricadano all'interno delle sottozone A1 e A2, ma ricadano nelle zone B, C, D, F, G, sono comunque vietati l'ampliamento degli edifici esistenti, le nuove costruzioni, l'abbattimento di vegetazione non infestante, la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali, l'apertura di nuove cave, la costruzione di recinzioni con materiali diversi da: ferro, legno, pietra naturale, mattoni, siepi.

Per i manufatti individuati come sottozona A4 ricadenti all'interno del centro abitato, la distanza di cui sopra può essere ridotta a m 10,00.

Ogni intervento dovrà essere accompagnato da un adeguato rilievo planimetrico e prospettico, documentazione storica, nonché fotografica, che evidenzi le caratteristiche tipologiche e formali, relative all'edificio principale ed ai manufatti che ne costituiscono pertinenza. I progetti di recupero dovranno essere corredati da particolari costruttivi indicanti materiali, tecniche e colori impiegati, nonché da ogni elaborato che fornisca gli elementi sufficienti alla valutazione dei progetti dal parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In particolare, si sottolinea che, per la scelta e l'impiego dei materiali vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate.

Gli intonaci devono essere accuratamente verificati e consolidati con materiali compatibili con l'esistente. Per la ricostruzione e/o ripresa delle parti da demolire, solo nei casi in cui non sia possibile operare il consolidamento per stato o estensione delle parti fatiscenti, si dovrà impiegare apposita malta.

Nei casi in cui si rilevi altresì, previi approfonditi sondaggi, che esistono paramenti in laterizio o in pietra in buono stato di conservazione, si può richiedere, dietro presentazione di adeguata documentazione tecnica e fotografica, la possibilità di ripristino della muratura faccia a vista.

La tinteggiatura deve essere effettuata con tinte a base di malta o calce, terre naturali e additivi coerenti con la natura dell'intonaco e comunque con prodotti privi di componenti plastici o filmogeni.

Laddove esistano ordini architettonici realizzati anche con materiale eterogeneo (pietre e stucco, parti ad intonaco, ecc. ) è necessario che il nuovo intervento riprenda, ove possibile, le coloriture originarie o comunque il carattere stilistico e formale dell'architettura rurale tradizionale. Le tonalità saranno da concordare con l'Ufficio Tecnico.

Le parti aggettanti e gli elementi decorativi (marcapiani, lapidi, iscrizioni, lesene, ecc) sono oggetto di restauro specifico.

Balaustre, parapetti e corrimani devono essere realizzati con materiali e colori tradizionali.

I cornicioni devono essere recuperati con tecniche e materiali tradizionali.

E' vietato realizzare balconi o terrazzi.

Gli infissi devono essere realizzati in legno verniciato secondo i colori tradizionali. Non sono ammessi infissi in legno naturale. Non è consentito l'uso di serrande avvolgibili per la chiusura di aperture finestrate, a prescindere dal materiale con il quale verranno realizzate. Per le sole aperture al piano terra è consentita la realizzazione di inferriate mobili o fisse poste a protezione dell'infisso antistante.

Non è consentito l'uso di persiane, sportelloni, portoni ed infissi esterni in genere realizzati in materiale diverso dal legno. I portoni di ingresso delle abitazioni ed ai locali con diversa destinazione, dovranno essere preferibilmente realizzati con tecniche e materiali tradizionali.

Rimane fermo che ogni eventuale impiego di materiali differenti dovrà essere autorizzato dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 27 - Zone A

INDICE DELLE NORME

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