Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 62 - Recinzioni ed accessi carrabili

 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade schermature vegetali, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore ad 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade schermature vegetali, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni con schermature vegetali o con manufatti di altezza superiore ad 1 m sul terreno, se impiantati su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Fuori dai centri abitati sono ammessi muretti di recinzioni con altezza non superiore a 0,50 m realizzati con i seguenti materiali: pietra naturale, mattoni a vista o intonacati e verniciati con tinte da concordare con l'Ufficio Tecnico comunale.

Sono inoltre ammesse le recinzioni realizzate in ferro e legno, purché inserite armoniosamente nel contesto, auspicando, ove possibile, la realizzazione delle recinzioni con elementi vegetali.

All'interno dei centri abitati, le recinzioni potranno essere realizzate a confine. Eventuali cordoli di sostegno dovranno essere di altezza non superiore ad 1 m., non tenendo conto di ulteriori barriere (reti, balaustre) che potranno essere collocati al di sopra, in maniera tale da non ostacolare la visibilità e salvaguardare la sicurezza stradale.

Fanno eccezione le altezze delle strutture di sostegno ai cancelli ed agli alloggi per contatori delle reti del gas, elettriche e della distribuzione idrica.

E' preferibile che il disegno della recinzione venga approvato contestualmente al progetto per nuovi edifici.

È fatto inoltre divieto, in prossimità delle intersezioni stradali, impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni, che ostacolino la visibilità e quindi la circolazione.

Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità alla presente norma e non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

Gli accessi carrabili, dentro e fuori dei centri abitati, devono essere realizzati in maniera tale da non interferire con la circolazione stradale.

All'interno dei centri abitati, il passo carrabile deve essere realizzato ad una distanza di almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.

A tal fine sarà previsto l'arretramento, rispetto la carreggiata stradale, di una distanza minima di 4,5 m. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni già previste, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinazioni condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Non sono soggette ad autorizzazione all'inizio lavori le delimitazioni dei confini costituite da siepi e da cigli in pietra.

Per gli interventi per la realizzazione di recinzioni o accessi carrabili, ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ex RD n. 3267/23, ove questi richiedano movimentazioni di terreno o abbattimenti di specie vegetali, è necessario richiedere il preventivo nullaosta rilasciato dal Servizio di Difesa del Suolo della Provincia di Ancona.

Nelle zone omogenee produttive, di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, in presenza di adeguati accessi carrabili principali arretrati dalla sede stradale, conformi alle norme degli eventuali piani attuativi, potranno essere previsti accessi carrabili secondari di servizio funzionanti con cancello automatizzato posto a filo della recinzione.

INDICE DELLE NORME

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