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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MAIOLATI SPONTINI Provincia di Ancona |
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TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5 bis – Coordinamento con il P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) Facendo riferimento alle Tavv.G6 e G7 e alla Tav.6G, le aree di rischio idrogeologico per frana e per esondazione individuate dal P.A.I. e ivi riportate, pur non costituendo zone urbanistiche ai sensi della L. 1150/42 e successive modificazioni, rappresentano ambiti territoriali, per i quali valgono le norme N.A. allegate al P.A.I. e che devono essere considerate prevalenti rispetto le previsioni urbanistiche di piano. È fatta salva qualunque altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo che non sia in contrasto con le prescrizioni del P.A.I. In tali ambiti valgono comunque le seguenti disposizioni: - Nelle aree di versante a rischio di frana con livello di pericolosità elevata AVD_P3 e molto elevata AVD_P4, è vietata ogni nuova edificazione. Nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 13/90 sono consentite nuove edificazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere c),e) ed f), se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale della proprietà. Tali interventi sono subordinati all'esecuzione di indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, volte all'esatta individuazione delle problematiche presenti e ad accertare nel dettaglio la geometria e l'entità del fenomeno, le cause predisponenti e quelle scatenanti e a determinare le modalità di intervento nel breve e nel lungo periodo. - Nelle aree di versante a rischio di frana a pericolosità moderata AVD_P1 e media AVD_P2, sono consentite le trasformazioni dello stato dei luoghi e nuove previsioni insediative, previo studio geologico di dettaglio, conforme alla normativa vigente ed esteso ad un intorno significativo del versante redatto secondo quanto disposto all'art. 5, comma 1 delle presenti norme. - Nelle aree inondabili a rischio moderato AIN_R1, medio AIN_R2, elevato AIN_R3 e molto elevato AIN_R4, alle quali risulta associato un unico livello di pericolosità elevata-molto elevata, sono vietate nuove edificazioni. Nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 13/90 sono consentite nuove edificazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere c),e) ed f), se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale della proprietà. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza delle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica deve essere allegata al progetto di intervento, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati. Eventuali modifiche dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico, autorizzate secondo le modalità previste dal P.A.I., potranno essere riportate sulle tav.G6 e G7 senza costituire variante al P.R.G. Per le aree in trasformazione che interferiscono con gli ambiti censiti dal PAI come aree di dissesto a pericolosità elevata AVD_P3 e aree inondabili, gli unici interventi consentiti sono quelli riportati dall'art.12, comma 3 e dall'art.9 delle Norme di Attuazione del PAI. Per le aree in trasformazione prossime ad ambiti PAI a pericolosità elevata AVD_P3, andrà valutata, mediante opportune indagini ad hoc, la necessità di individuare, nell'intorno dell'area in frana, una fascia di rispetto inedificabile, nonché la necessità di realizzare opere di presidio atte a prevenire che eventuali riattivazioni retrogressive di versante possano interessare sia le aree di progetto, sia l'edificato esistente. |
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