Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MAIOLATI SPONTINI

Provincia di Ancona

   

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 5 - Norme geologiche generali

Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica nel territorio comunale debbono essere preceduti da studi geologici di dettaglio conformi alle normative vigenti, redatti secondo il D.M. 11/3/88, il D.M. 14/01/2008 e coerenti con le finalità e i contenuti delle Circolari della Regione Marche n. 14 e n. 15 del 28/8/90 e della D.G.R. n.1287 del 19/05/97 e i successivi atti di recepimento, volti ad accertare i seguenti aspetti:

-        l'assetto geologico, geotecnico e idrogeologico;

-        l'assetto idraulico con particolare riferimento sia al reticolo idrografico, sia alle problematiche di smaltimento delle acque meteoriche e ai principi della compatibilità e dell'invarianza idraulica;

-        la risposta sismica locale dei terreni;

-        le scelte delle tipologie di intervento e delle opere connesse, in relazione alla natura geologica-geomorfologica dei terreni e all'assetto idraulico individuato;

In generale, dovranno essere comprensive di:

-        Indagine geologica su base litostratigrafica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull'area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo.

-        Indagine geomorfologica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull'area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo, nella quale siano riportati tutte le forme ed i processi morfogenetici con le rispettive tendenze evolutive, i probabili spessori delle coltri eluvio-colluviali presenti, gli effetti superficiali di deformazione riscontrabili sugli edifici e manufatti esistenti.

-        Indagini geognostiche e/o geofisiche sulla caratterizzazione dei terreni, in particolare per quelli in pendio, sullo spessore delle coltri e sulla risposta sismica locale.

-        Prove geotecniche di laboratorio condotte su campioni rappresentativi dei litotipi presenti.

-        Verifiche di stabilità dei versanti eventualmente necessarie in relazione all'assetto geomorfologico e agli interventi previsti, riguardanti la situazione ante e post operam; le verifiche andranno effettuate sia in condizioni statiche che sismiche e per tratti significativi di versante a valle e/o a monte dell'opera progettata.

-        Indagini idrogeologiche specifiche, per gli interventi localizzati in aree interessate da acquiferi di sub-alveo, finalizzate all'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità dell'acquifero, nonché per la protezione di eventuali impianti di captazione ad uso idropotabile esistenti o di nuova realizzazione.

-        Per la progettazione e realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali debbono essere valutate le caratteristiche idrologiche (precipitazioni meteoriche, deflussi, infiltrazione) e idrografiche in un'area significativa (bacino idrografico), nonché le criticità idrauliche eventualmente presenti.

Ai fini della stabilità a breve e a lungo termine, i lavori di movimentazione terra (sbancamenti e riporti) andranno progettati e quindi eseguiti secondo criteri metodologici che tengano conto dei requisiti fisici e meccanici dei litotipi presenti in loco, definendo in fase di progettazione edilizia le opere provvisionali e/o definitive di messa in sicurezza che si rendano necessarie a garantire la stabilità dei fronti di scavo.

-        l'escavazione di nuovi pozzi dovrà essere autorizzata previa presentazione di una relazione tecnica, da elaborarsi nel rispetto della normativa vigente e sottoscritta da professionisti abilitati, contenente in particolare la caratterizzazione litostratigrafica e idrogeologica dei terreni attraversati dalla perforazione, il livello statico della falda e le caratteristiche tecniche costruttive del pozzo.

-        è prescritto il rispetto del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la tutela delle risorse idropotabili;

 

Per le aree da urbanizzare, in sede di piano particolareggiato di urbanizzazione, dovranno essere opportunamente calcolati, sulla base dei dati pluviometrici relativi alle piogge di massima intensità e di breve durata e in relazioni alle superfici coperte previste, il sistema, le sezioni e di tipi di canali di sgrondo ritenuti più idonei per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Dovranno inoltre essere previste le strategie e le azioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica delle trasformazioni del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dai "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali", approvati con DGR 53 del 27/01/2014, ai sensi dell'art.10, comma 4 della L.R. 23/11/2011 n.22.

I progetti dei serbatoi di compensazione di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere valutati dall'Ente Gestore della rete di recapito finale.

Dovrà inoltre essere previsto, per quanto possibile, che tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentati utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno.

Per le aree urbanizzate, quelle di futura espansione e/o di trasformazione urbanistica, facendo riferimento alla Tav.5G, allo scopo di graduare le indagini geologiche e quindi di penalizzare le trasformazioni urbanistiche proporzionalmente al grado di pericolosità geologica e geomorfologica rilevato, sono stati definiti i seguenti livelli di vocazionalità edificatoria e infrastrutturale:

 

VOCAZIONALITA' NORMALE

Riguarda le aree a Pericolosità Geologica ASSENTE (zone "P0a1", "P0a2" e "P0a3").

In queste zone l'edificazione è consentita nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.

Dovranno essere condotte le normali indagini geologiche e geotecniche previste dal D.M 11.03.88, dalla Circ.Min.LL.PP. n.30483 del 24.09.88, dalla Legge n.64 del 02.02.74 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica) e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 recante "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle aree confinanti con zone a pericolosità geologica e suscettibili di amplificazione o instabilità dinamica, estendendo le indagini ad un intorno significativo, la cui ampiezza sarà valutata dal tecnico incaricato.

Per le zone "P0a1" e "P0a2", andrà valutata la profondità della falda idrica, in relazione alla sua vulnerabilità e in funzione delle possibili interferenze con le strutture e infrastrutture previste.

 

VOCAZIONALITA' CONDIZIONATA

Riguarda le aree a Pericolosità Geologica ESPOSTA (zone "P0e1", "P0e2" e "P0e3").

In queste zone le indagini geologiche e geotecniche previste dalle norme vigenti andranno adeguatamente approfondite ed estese ad un intorno geologicamente e geomorfologicamente significativo, a discrezione del geologo incaricato dello studio, al fine di valutare l'esatto spessore delle coltri, la parametrizzazione geotecnica dei terreni, le condizioni di stabilità del versante interessato prima e dopo l'opera.

 

VOCAZIONALITA' LIMITATA

Riguarda le aree a Pericolosità Geologica MEDIA, ELEVATA (zone "P2") e le aree a Pericolosità Geologica MOLTO ELEVATA (zone "P4").

In tali aree valgono le seguenti disposizioni:

- È vietata ogni nuova edificazione.

Per gli interventi di trasformazione ammessi dovranno essere condotte accurate indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche, finalizzate alla verifica dell'effettivo rischio idrogeologico per frana e/o idraulico e alla previsione di eventuali interventi di mitigazione.

Sono consentiti interventi di recupero e consolidamento del patrimonio edilizio esistente, che non comportino un aggravio delle condizioni di pericolosità e di rischio dei dissesti presenti, sempre che sia verificata la fattibilità geologica degli interventi, nel rispetto del D.M. 11.03.88 e del D.M.14.01.2008.

Movimenti terra che alterino in modo sostanziale e permanente lo stato fisico dei luoghi sono consentiti esclusivamente previa esecuzione di accurate indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche e idrauliche e se finalizzati a interventi di bonifica e di risanamento del dissesto.

Sono consentiti gli interventi di bonifica e di risanamento del dissesto, i quali dovranno privilegiare ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica. Essi dovranno essere preceduti da accurate indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche e idrauliche, eventualmente integrate da studi specifici nel settore agronomico-forestale e paesistico, volte all'esatta individuazione delle problematiche presenti e ad accertare nel dettaglio la geometria e l'entità del fenomeno, le cause predisponenti e quelle scatenanti e a determinare le modalità di intervento nel breve e nel lungo periodo.

Dopo la realizzazione delle opere di bonifica l'area interessata dovrà essere monitorata per un tempo ritenuto significativo, al fine di verificare l'efficacia dell'intervento realizzato.

In ogni caso vanno adottati accorgimenti tali da ridurre i processi dinamici in corso (erosioni, movimenti gravitativi), nonché migliorare le condizioni idrogeologiche dei siti, anche a mezzo di specifiche opere di bonifica (drenaggi, strutture di contenimento, sistemazione idraulica dei fossi e torrenti, sistemi di raccolta e convogliamento acque superficiali).

INDICE DELLE NORME

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