|
|
Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MAIOLATI SPONTINI Provincia di Ancona |
|
TITOLO IIIDISCIPLINA DEL TERRITORIO
Art. 49 bis - Interventi sugli edifici e manufatti rurali censiti
Per gli edifici censiti e per i manufatti costituenti pertinenza, non ricadenti nelle Sottozone A4, le schede del censimento hanno valore di catasto dei manufatti extraurbani, in riferimento a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 8 marzo 1990, n.13. Gli interventi sugli stessi rientrano nelle classi definite dal presente articolo e sono disciplinati all'interno delle stesse. I fabbricati rurali censiti ed i manufatti costituenti pertinenza sono stati suddivisi in tre classi a seconda del loro valore architettonico, tipologico e documentario. A ciascuna classe fa riferimento una normativa relativa agli interventi ammessi sugli stessi. Per gli edifici ed i manufatti costituenti pertinenza non censiti sono ammessi gli interventi definiti dalle norme delle sottozone in cui gli stessi ricadono. Ogni intervento dovrà essere accompagnato da un adeguato rilievo planimetrico e prospettico, documentazione storica, nonché fotografica, che evidenzi le caratteristiche tipologiche e formali, relative all'edificio principale ed ai manufatti che ne costituiscono pertinenza. I progetti di recupero dovranno essere corredati da particolari costruttivi indicanti materiali, tecniche e colori impiegati, nonché da ogni elaborato che fornisca gli elementi sufficienti alla valutazione dei progetti dal parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. In particolare, si sottolinea che, per la scelta e l'impiego dei materiali siano osservate le prescrizioni di seguito riportate. Gli intonaci devono essere accuratamente verificati e consolidati con materiali compatibili con l'esistente. Per la ricostruzione e/o ripresa delle parti da demolire, solo nei casi in cui non sia possibile operare il consolidamento per stato o estensione delle parti fatiscenti, si dovrà impiegare apposita malta. Nei casi in cui si rilevi altresì, previi approfonditi sondaggi, che esistono paramenti in laterizio o in pietra in buono stato di conservazione, si può richiedere, dietro presentazione di adeguata documentazione tecnica e fotografica, la possibilità di ripristino della muratura faccia a vista. La tinteggiatura deve essere effettuata con tinte a base di malta o calce, terre naturali e additivi coerenti con la natura dell'intonaco e comunque con prodotti privi di componenti plastici o filmogeni. Laddove esistano ordini architettonici realizzati anche con materiale eterogeneo (pietre e stucco, parti ad intonaco, ecc. ) è necessario che il nuovo intervento riprenda, ove possibile, le coloriture originarie o comunque il carattere stilistico e formale delle dell'architettura rurale tradizionale. Le tonalità saranno da concordare con l'Ufficio Tecnico. Le parti aggettanti e gli elementi decorativi di particolare interesse storico-documentario (marcapiani, lapidi, iscrizioni, lesene, ecc) sono oggetto di restauro specifico. Balaustre, parapetti e corrimani devono essere realizzati con materiali e colori tradizionali. E' vietato realizzare balconi o terrazzi. I cornicioni devono essere realizzati con tecniche e materiali tradizionali. Rimane fermo che ogni eventuale impiego di materiali differenti dovrà essere autorizzato dall'Ufficio tecnico comunale.
Classe A- Fabbricati rurali di valore storico-ambientale La classificazione degli edifici censiti, inclusi nella classe A, comprende i fabbricati ed eventuali manufatti accessori costituenti pertinenza che, pur non presentando rilevanti caratteristiche sotto il profilo architettonico e/o tipologico, costituiscono testimonianza del patrimonio edilizio rurale tradizionale da salvaguardare sia per la integrità del manufatto (assenza di sostanziali manomissioni tipologiche e/o costruttive), sia per lo stato di conservazione dell'ambito circostante (assenza di rilevanti alterazioni dell'ambiente con nuove costruzioni non conformi). Per gli edifici della Classe A sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ammettendo lo spostamento dei collegamenti verticali e la traslazione dei solai ai fini del raggiungimento dei requisiti igienico-sanitari e/o di adeguamento sismico. La tutela va eventualmente estesa a quegli accessori costituenti - anche se distaccati - insieme unitario con il fabbricato residenziale sotto gli aspetti tipologici e costruttivi, per i quali sono ammessi gli stessi interventi definiti per gli edifici principali. E' altresì possibile demolire senza ricostruire eventuali superfetazioni incongrue con l'impianto colonico esistente. Qualora l'intorno del bene individuato non risulti assoggettato a specifica normativa di tutela, eventuali nuovi fabbricati ammessi non possono essere realizzati a meno di 50 mt. dal fabbricato censito. Entro tale distanza o comunque nelle pertinenze è vietato l'abbattimento di vegetazione non infestante, la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali, l'apertura di nuove cave, la costruzione di recinzioni con materiali diversi da: ferro, legno, pietra naturale, mattoni, siepi. Gli infissi devono essere realizzati in legno o alluminio di sezione, colore e finitura intonata all'ambiente: sono escluse le anodizzazioni di colore dorato o argenteo. Non è consentito l'uso di persiane, sportelloni, portoni ed infissi esterni in genere, realizzati in materiale plastico. Non è consentito l'uso di serrande avvolgibili per la chiusura di aperture finestrate, a prescindere dal materiale con il quale verranno realizzate. Per le sole aperture al piano terra è consentita la realizzazione di inferriate mobili o fisse poste a protezione dell'infisso antistante. I portoni di ingresso delle abitazioni ed ai locali con diversa destinazione, dovranno essere preferibilmente realizzati con tecniche e materiali tradizionali.
Classe B - Fabbricati rurali di interesse storico Per gli edifici rientranti nella classe B sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti nel Titolo II delle presenti Norme Tecniche, la ristrutturazione edilizia senza completa demolizione dell'edificio principale con eventuali modeste ricomposizioni volumetriche, senza aumento di superficie utile e volumi esistenti. Gli interventi conservativi sono eventualmente estesi a quegli accessori costituenti - anche se distaccati - insieme unitario con il fabbricato principale sotto gli aspetti tipologici e costruttivi. Per i manufatti accessori, qualora non presentino carattere rilevante, sono ammessi gli interventi fino alla totale demolizione e ricostruzione. Qualora l'intorno del bene individuato non risulti assoggettato a specifica normativa di tutela, eventuali nuovi fabbricati ammessi non possono essere realizzati a meno di 20 mt. dal fabbricato censito. Nelle pertinenze è vietato l'abbattimento di vegetazione non infestante, la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali, l'apertura di nuove cave, la costruzione di recinzioni con materiali diversi da: ferro, legno, pietra naturale, mattoni, siepi. Gli infissi devono essere realizzati in legno o alluminio di sezione, colore e finitura intonata all'ambiente: sono escluse le anodizzazioni di colore dorato o argenteo. Non è consentito l'uso di serrande avvolgibili per la chiusura di aperture finestrate, a prescindere dal materiale con il quale verranno realizzate. Per le sole aperture al piano terra è consentita la realizzazione di inferriate mobili o fisse poste a protezione dell'infisso antistante. Non è consentito l'uso di persiane, sportelloni, portoni ed infissi esterni in genere, realizzati in materiale plastico. I portoni di ingresso delle abitazioni ed ai locali con diversa destinazione, dovranno essere preferibilmente realizzati con tecniche e materiali tradizionali.
Classe C - Fabbricati rurali La Classe C distingue gli edifici di scarso o nullo interesse storico-architettonico. Gli interventi edilizi succedutisi negli anni o la recente edificazione non caratterizzano tali manufatti per la necessità di essere sottoposti a normative strettamente conservative. La presente normativa tende a consentire interventi migliorativi sugli stessi, i cui progetti saranno valutati dall'Ufficio Tecnico comunale. Per gli edifici e i manufatti costituenti pertinenza classificati nella classe C sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti nel Titolo II delle presenti Norme Tecniche, la ristrutturazione edilizia con eventuali ricomposizioni volumetriche, nonché la demolizione e ricostruzione senza aumento di superficie utile e volumi esistenti. E' altresì possibile demolire eventuali superfetazioni incongrue con l'impianto colonico esistente e ricomporre tali volumetrie anche in aderenza all'edificio principale, purché l'intervento si configuri coerente rispetto l'esistente e sia inserito correttamente nel contesto sia architettonico che paesistico. Eventuali ampliamenti o nuove costruzioni possono essere realizzati in aderenza o posti a distanza regolamentare per gli imprenditori agricoli o gli aventi titolo, secondo quanto definito dalla L.r. 13/90. Qualora l'edificio sottoposto a demolizione e ricostruzione ricada in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità ai sensi del vigente codice della strada è previsto lo spostamento del sito di costruzione alla minima distanza utile dal luogo originario. Nelle pertinenze è vietato l'abbattimento di vegetazione non infestante, la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali, l'apertura di nuove cave, la costruzione di recinzioni con materiali diversi da: ferro, legno, pietra naturale, mattoni, siepi. Gli infissi devono essere realizzati in legno o alluminio di sezione, colore e finitura intonata all'ambiente: sono escluse le anodizzazioni di colore dorato o argenteo. Non è consentito l'uso di serrande avvolgibili per la chiusura di aperture finestrate, a prescindere dal materiale con il quale verranno realizzate. Per le sole aperture al piano terra è consentita la realizzazione di inferriate mobili o fisse poste a protezione dell'infisso antistante. Non è consentito l'uso di persiane, sportelloni, portoni ed infissi esterni in genere, realizzati in materiale plastico. I portoni di ingresso delle abitazioni ed ai locali con diversa destinazione, dovranno essere preferibilmente realizzati con tecniche e materiali tradizionali. |
Informatizzazione a cura di: