Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Relazione Generale

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

 

CAPITOLO 5   UFFICI PREPOSTI E REGIME DEI CONTROLLI

 5.3. Le sanzioni amministrative

Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 (art. 10 comma 2 della Legge quadro n. 447/95).

Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della L.R. 28/2001 e L.n.447/95, il responsabile della violazione oltre alla sanzione amministrativa è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti. Nel caso di più violazioni della medesima specie commesse nell’arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all’esercizio dell’attività laddove previsto. (art. 23 comma 2 della LR n. 28/2001).

 

Vai all'indice

    Informatizzazione a cura di: