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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
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CAPITOLO 9 NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA Art.
48 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni
di accumulo. 1 - Le nuove costruzioni sono ammesse purché coerenti
con gli obiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla L.R. 6
febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni e a
condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa
depurazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni ed integrazioni. 2 - La necessità e la destinazione delle nuove
costruzioni devono risultare da una relazione illustrativa da allegare
alla domanda di concessione edilizia. 3 - Il rilascio delle concessioni edilizie è
subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda,
per almeno 10 anni, il mantenimento della
destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le
sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso. 4
- Le costruzioni per allevamenti devono rispettare i seguenti parametri
urbanistici ed edilizi:
5 - Le costruzioni devono essere protette da una zona
circostante, con recinzioni ed opportune alberature, si superficie pari a
quella degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5. 6 - I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di
origine zootecnica devono essere posti a ml 100 dalle abitazioni e dai
confini e devono essere realizzati all'interno della zona di protezione di
cui al comma precedente. 7 - Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo
industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso - superficie
stabilito dalla legge 319/76. |
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