Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 – PARCHEGGI

In aggiunta alle aree di Parcheggio Pubblico di cui agli articoli precedenti delle seguenti norme, nelle nuove costruzioni comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per Parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, in applicazione all’art. 42 – sexies della L. n. 1150/42 così come modificato dall’art. 2 della L. n. 122/89 e, per le nuove edificazioni e per demolizioni e ricostruzioni, con almeno un posto auto interno al fabbricato.

Spazi per parcheggio devono intendersi tutte le aree necessarie alla sosta, alla manovra ed all’accesso degli autoveicoli.

I Parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne di pertinenza oppure promiscuamente od anche in aree che non facciano parte delle pertinenze dell’edificio, purché siano a questo asservite con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari a cura del proprietario.

 

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