Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

 CAPO III SETTORE STORICO CULTURALE

 

ART. 43 – RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI URBANI ED EXTRAURBANI DI VALORE ARCHITETTONICO E/O STORICO DOCUMENTARIO

(articolo aggiornato a Variante PRG BUR n. 119 del 11-11-04)

Gli edifici extraurbani censiti sono stati suddivisi in quattro classi in relazione del loro valore:

 Classe A: – Fabbricati rurali di rilevante valore.

Comprende i fabbricati colonici di particolare valore architettonico, tipologico e storico documentario e in condizioni di conservazione della struttura originaria tipologica e costruttiva tali da consentirne il recupero e/o il mantenimento alla originaria configurazione.

Conformemente all'analisi effettuata, vengono confermati e tutelati i seguenti edifici della classe A:

Foglio Catastale 1: edifici 2 – 3 – 7 – 10.

Foglio Catastale 2: edifici 3 – 12 – 16.

Foglio Catastale 3: edifici 10 – 11 – 12 – 14.

Foglio Catastale 4: edifici 7.

Foglio Catastale 5: edifici 2 – 8.

Foglio Catastale 6: edifici 2 – 20 – 21 – 22 – 25.

Gli edifici 20, 21 e 22 sono relativi al complesso Vallemani e sono sottoposti alle modalità d'intervento di cui al precedente art. 21.

Al fine di consentire il recupero di edifici di valore ambientale della Classe A è ammesso il mantenimento delle finestrature esistenti anche se la loro superficie risulti inferiore a quanto prescritto dalle norme igienico–sanitarie di cui al regolamento edilizio.

Tale possibilità é ammessa anche nel caso di altezze inferiori interpiano rispetto a quelle minime prescritte

 Classe B: – Fabbricati rurali di valore ambientale.

Comprende i fabbricati che, pur non presentando rilevanti caratteristiche sotto il profilo architettonico e/o tipologico, costituiscono testimonianza del patrimonio edilizio rurale tradizionale da salvaguardare sia per l’integrità del manufatto (assenza di sostanziali manomissioni tipologiche e/o costruttive) sia per lo stato di conservazione dell'ambito circostante {assenza di rilevanti alterazioni dell'ambiente con nuove costruzioni non conformi); nel caso di mutamento della destinazione d’uso è consentito l'adeguamento delle aperture sulle facciate mantenendo però l'unità compositiva delle stesse.

 Classe C: – Fabbricati rurali di valore ambientale.

Comprende i fabbricati anche di recente realizzazione che, pur non presentando rilevanti caratteristiche architettonico/tipologiche, costituiscono presidio dell'attività rurale in atto e che per mantenersi in sito necessita di tutta una serie di adeguamenti tipologico/tecnici e pertanto, non essendo necessario salvaguardare l'integrità del manufatto, possono essere soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia con i limiti e le condizioni definiti dalle norme di zona.

Comprende anche i fabbricati di recente realizzazione.

 Classe D: – Fabbricati rurali di recente realizzazione.

Comprende i fabbricati non più riconoscibili tipologicamente in relazione alla loro fantascienza non presentando quindi alcun particolare pregio architettonico e/o tipologico. E' ammessa la ricostruzione secondo le tipologie ed i materiali tipici dell'edilizia rurale.

Modalità d'intervento 

– Per gli edifici della Classe A, ad esclusione di quelli relativi al complesso Vallemani sottoposti alle modalità d'intervento più dettagliate di cui al precedente art. 21, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo così come definiti all'art. 31 della Legge 457/78; la stessa prescrizione va estesa a quegli accessori costituenti – anche se distaccati – insieme unitario con il fabbricato residenziale sotto gli aspetti tipologici e costruttivi.

Gli edifici relativi al complesso Vallemani che sono sottoposti alle modalità d'intervento di cui al precedente art. 21. 

Inoltre, al fine di evitare la compromissione ambientale e visiva di tali fabbricati il P.R.G. individua un ambito di tutela di salvaguardia paesistico–ambientale di m 100 dal fabbricato individuato nelle sottozone in cui sono consentite nuove edificazioni ad esclusione di quelli individuati nelle zone urbane. Sono ammesse ricomposizioni volumetriche e/o accorpamenti di accessori esistenti a distanze inferiori ai 50 ml. nel rispetto delle tipologie tradizionali ed originali.

Al fine di consentire il recupero degli edifici della Classe A è ammesso il mantenimento delle finestrature esistenti anche se la loro superficie risulti inferiore a quanto prescritto dalle norme igienico–sanitarie di cui al regolamento edilizio.

Per gli edifici inclusi nella Zona Territoriale Omogenea E tale possibilità é ammessa anche nel caso di altezze inferiori interpiano rispetto a quelle minime prescritte. 

– Per gli edifici della Classe B sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali caratteristici, così come definiti all’art. 31 della Legge 457/78 e con riferimento alle tipologie edilizie di cui all'allegato 1 alle presenti NTA; la stessa prescrizione va estesa a quegli accessori costituenti – anche se distaccati insieme unitario con il fabbricato residenziale sotto gli aspetti tipologici e costruttivi.

E' inoltre ammesso, qualora consentito dalla normativa della zona e nei limiti della stessa, eventuali ricomposizioni e/o integrazioni volumetriche finalizzate al raggiungimento di un adeguato livello di comfort abitativo.

Qualora l'intorno del bene individuato non risulti assoggettato a normativa di tutela che vieta nuove edificazioni le eventuali nuove costruzioni ammesse non possono essere realizzati a meno di 50 mt. dal fabbricato censito.

Per interventi limitati alla manutenzione e/o al restauro e risanamento conservativo del manufatto residenziale degli edifici della Classe B al fine del mantenimento delle tipologie edilizie originali sono ammesse superfici finestrate ed altezze interpiano inferiori rispetto ai minimi consentiti dal regolamento edilizio. 

– Per gli edifici della Classe C e D, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 31 della L. n. 457/78 nel rispetto delle NTA del P.R.G. per le singole sottozone.

 

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