Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

TITOLO III – SOTTOSISTEMI TEMATICI

 CAPO II SETTORE BOTANICO VEGETAZIONALE

 ART. 41 – EMERGENZE BOTANICHE: OGGETTO E OBIETTIVI DELLA SALVAGUARDIA E MODALITÀ D'INTERVENTO

A) Oggetto della Salvaguardia

La vegetazione presente nel territorio comunale è rappresentata principalmente dai boschi situati nel versante degradante sino al fosso Vallemani (sud – ovest), nel versante sottostante la strada vicinale Castellaccio (sud – est) ed in località Pannocchia (nord – ovest).

Tali raggruppamenti boschivi sono caratterizzati prevalentemente da bosco naturale con presenza di roverella, di aree seminaturali in fase evolutiva in seguito alla cessazione della coltivazione o a rimboschimenti.

Due aree sono tutelate ai sensi della Legge 431/85. 

Le Emergenze Botaniche sono descritte e rappresentate nei seguenti elaborati:

–     Relazione: Caratteri Botanico–Vegetazionali del Territorio di Mergo;

–     Carta delle Emergenze Botaniche e dagli Elementi Diffusi del Paesaggio Agrario. 

Sono da considerare passibili a tutela le seguenti emergenze botaniche:

–     Tutte le specie protette dalla legislazione regionale vigente siano esse isolate che a gruppi;

–     Vegetazione Ripariale;

–     Boschi di Latifoglie con Vegetazione Naturale e Seminaturale;

–     Vegetazione di Scarpate, Greti e Aree Incolte;

–     Aree Rimboschite;

–     Elementi Diffusi del Paesaggio Agrario;

–     Vegetazione Ornamentale;

–     Vegetazione Ornamentale in Zone Agricole nelle Aree di Pertinenza degli Edifici Rurali. 

B) Obiettivo della salvaguardia 

1) Promuovere la preservazione delle aree boscate, identificate cartograficamente nella Carta delle Emergenze Botaniche e degli Elementi Diffusi del Paesaggio Agrario, mediante il divieto di abbattimento e di modifica dei luoghi e mediante il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi, salvo l'ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. 10/1/'87 n. 8 e della L.R. 13/3/'85 n. 7 e di quanto specificatamente contenuto nelle presenti NTA.

2) Promuovere la salvaguardia del paesaggio agrario mediante un corretto utilizzo delle essenze arboree di cui si allega alle presenti NTA l'elenco delle piante ed alberi indicati per le aree agricole ed urbane. 

C) Modalità d'intervento

Per le Emergenze Botaniche, anche se non riportate nelle cartografie di indagine, è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi, salvo l'ordinaria manutenzione, fermo restando il disposto della L.R. 10/1/'87 n. 8 e della L.R. 13/3/’85 n. 7 e salvo quanto specificatamente contenuto e consentito dalle presenti NTA.

Sono consentiti i tagli di tipo fitosanitario necessari nel caso di piante(soprattutto nel caso di alberature stradali) che presentino gravi problemi di tipo sanitario (ad esempio estesi marciumi radicali) che ne compromettono in maniera definitiva la vita e la stabilità sul terreno.

Nei casi di abbattimento per i problemi prima accennati, si consiglia di prevedere l'obbligo di ripristino, tramite nuove piantumazioni, che prevedono possibilmente l'impiego delle stesse specie soggette al taglio, oppure nel caso in cui non sia possibile l'uso degli stessi elementi (ad esempio quando la causa dell'abbattimento é dovuta a gravi problemi dovuti a malattie o attacchi parassitari che potrebbero poi interessare le nuove piante della stessa specie o di conifere) utilizzando altre specie già presenti sul territorio e caratteristiche di questo paesaggio come riportato nell'elenco allegato al presente articolo.

In tutti i casi l'abbattimento degli alberi di alto fusto dovrà essere vincolato alla concessione della specifica autorizzazione da parte dell’ufficio foreste competente. 

Nelle Emergenze Botaniche ed in prossimità di esse, per una fascia di rispetto di metri 3 dalla proiezione delle chiome, è vietato:

l.     accendere fuochi;

2.    usare diserbanti;

3.    eseguire lavori di scasso o arature con profondità superiori ai cm 30;

4.    la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli;

5.    movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, inclusi i lagoni di accumulo a fini irrigui;

6.    l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di eventuali cave esistenti;

7.    il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività agro–silvo–pastorali;

8.    l'allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

9     la posizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero de L.L.P.P. 9/2/’79 n. 400;

10.   la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee al servizio delle attività agro–silvo–pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari. 

Vegetazione Ripariale

I corsi d'acqua, particolarmente nei territori caratterizzati da pendenze accentuate e irregolari e da strati litologici superficiali a tessitura fine, costituiscono una linea permanente di erosione incanalata che influenza negativamente la stabilità delle pendici circostanti.

Onde prevenire il dissesto del territorio occorre prevedere interventi di regimazione delle acque superficiali per contenere i fenomeni di erosione laminare e interventi sul profilo degli alvei per rendere più regolari le pendenze, eliminando i salti o attuando delle briglie di consolidamento.

In tale contesto, la vegetazione ripariale assolve, nei periodi di piena, un ruolo di primaria importanza per la stabilità delle sponde dei corsi d'acqua e dei terreni limitrofi assumendo, inoltre, una valenza paesaggistica ed ecologico–naturalistica di grande rilievo quale ecosistema ricco di specie vegetali e animali.

Per le aree prospicienti i corsi d'acqua con presenza di vegetazione ripariale e la costituzione, in assenza della stessa, di una fascia di rispetto di m 5 dal ciglio dell'alveo che deve risultare indenne da lavorazioni per consentire una naturale ricolonizzazione da parte di specie igrofile e/o stimolare la piantumazione da parte dei proprietari. Inoltre è costituita un’ulteriore fascia di rispetto contigua di mt. 10 (da m. 5 a m. 15) dal limite esterno di tale vegetazione dove è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50, l’accensione di fuochi, i movimenti di terreno che provochino mutamenti del profilo della successione degli strati e interventi di captazione delle acque che pregiudichino la sopravvivenza delle specie igrofile.

I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell' alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Potranno essere consentiti, dietro autorizzazione, i tagli di risanamento e di sfoltimento della vegetazione ripariale purché non comportino una riduzione della superficie interessata o non compromettano le funzioni di difesa del suolo.

Allo scopo di preservare l’integrità floristica della vegetazione ripariale è vietato introdurre specie estranee  all’ambiente  anche se autoctone ma appartenenti a diversa fascia fitoclimatica.

Corso d’acqua classe 1 ml 30

Corso d’acqua classe 2 ml 20

Corso d’acqua classe 3 ml 10

Oltre alle prescrizioni di base previste dall’art.29 delle NTA/PPAR. 

Boschi di Latifoglie con Vegetazione Naturale e Seminaturale

In tali aree il governo del bosco a ceduo matricinato, attuato con adeguati turni, nel rispetto della normativa vigente e sotto il controllo degli uffici tecnici e forestali competenti, costituisce un ottimale modello di gestione conservativa in grado di garantire ai proprietari una tradizionale modalità di utilizzazione dei fondi senza compromettere le importanti funzioni naturalistiche, ambientali e di protezione del suolo dai fenomeni erosivi assolte dalla vegetazione.

Una ponderata scelta delle matricine preposte alla disseminazione può consentire parzialmente e nel lungo periodo, di orientare l'assestamento finale delle specie presenti adeguandolo alle esigenze emergenti di tipo paesaggistico, ambientale e ricreativo culturale.

Non è consentita la trasformazione dei cedui in fustaie.

-Si raccomanda di allungare i periodi di ceduazione e favorire gli esemplari protetti anche ai sensi delle leggi regionali vigenti (L.R. 7/85e 8/87) 

Vegetazione di Scarpate, Greti e Aree Incolte

Sono da incentivare interventi mirati ad esaltare la potenzialità mediante trasformazione in macchie di vegetazione arborea autoctona.

Sono consentiti, dietro autorizzazione e nel rispetto delle norme vigenti, tagli di risanamento, di sfoltimento e di sfruttamento purché attuati eliminando le specie infestanti e di scarso interesse naturalistico e rispettando un congruo numero di matricine o di novellame delle specie autoctone da incrementare.

Sono ammessi soli interventi di  manutenzione ordinaria delle scarpate

Nella realizzazione di opere pubbliche o di opere di edilizia privata, al momento della richiesta di approvazione e/o di concessione edilizia, è obbligatorio riportare nei progetti minimo in scala 1:500 la presenza di tutte le alberature con esatta indicazione delle specie, delle dimensioni e della localizzazione. 

Aree Rimboschite

Le tipologie di intervento attuabili saranno individuate, nel rispetto delle norme generali sulla flora, quando risulterà meglio definita la tendenza evolutiva delle aree stesse. 

Elementi Diffusi del Paesaggio Agrario

Gli individui isolati o in piccoli gruppi appartenenti a specie autoctone o naturalizzate di interesse paesistico–ambientale sono sottoposti a tutela al fine della loro conservazione nel tempo ed al loro potenziamento.

Potranno essere autorizzati taglio di risanamento e di sfoltimento qualora risultino necessari per la conservazione o per lo sviluppo delle strutture vegetazionali.

 Quando non e’possibile trovare soluzioni alternative all’abbattimento di specie protette, per ogni albero abbattuto la concessione edilizia dovra’ essere subordinata al reimpianto di un nuovo doppio di esemplari della stessa specie.

Nella realizzazione di opere di edilizia privata, al momento della richiesta di approvazione e/o di concessione edilizia, è obbligatorio riportare nei progetti, minimo in scala 1:500, la presenza di tutte le alberature con esatta indicazione delle specie, delle dimensioni e della localizzazione.

Viene favorito l’impianto di siepi a delimitazione delle strade poderali o per recinzione delle proprieta’ con specie autoctone in grado di contrastare l’instabilita’ del suolo.Per gli interventi di manutenzione e’ fatto divieto di utilizzare mezzi meccanici, che oltre ai dati estetici, favoriscono lo sviluppo delle specie infestanti piu’ competitive rispetto alla vegetazione autoctona.”

“Gli elementi diffusi del paesaggio agrario possono essere abbattuti solo ed esclusivamente in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla palese instabilita’degli elementi vegetali per ragioni fitosanitarie e/o meccaniche. In caso di interventi di pubblica utilita’l’abbattimento e’ consentito solo quando non sono possibili soluzioni tecniche alternative, previa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti. All’abbattimento dovra’ comunque seguire il riempimento di un numero doppio di esemplari della stessa specie su proprie aree o su aree di proprieta’ pubblica” 

Vegetazione Ornamentale in Zone Urbane

La vegetazione di parchi e giardini, spesso costituita da essenze esotiche, presenta generalmente una modesta rilevanza dal punto di vista naturalistico ma un ruolo importante sotto il punto di vista paesaggistico.

In tali contesti dovranno essere poste a dimora le essenze indicate nell'apposito allegato alle presenti NTA. 

Vegetazione Ornamentale in Zone Agricole nelle Aree di Pertinenza degli Edifici Rurali

Nella realizzazione di manufatti o strutture che possano rappresentare impatti negativi per il paesaggio agrario o naturale è necessario prevedere delle sistemazioni a verde per minimizzare ogni forma di inquinamento visuale, sonoro, atmosferico. 

Nella valutazione dei progetti relativi alle nuove costruzioni si dovrà prendere in considerazione gli aspetti relativi alla possibilità di salvaguardare il paesaggio mediante adeguate progettazioni delle aree destinate a verde ornamentale con l'utilizzazione delle essenze secondo l'elenco allegato alle presenti NTA con le seguenti modalità:

– in caso di mancanza di alberature nell'intorno di ml. 50 dagli edifici oggetto di qualsiasi richiesta di intervento edilizio dovranno essere poste a dimora almeno quattro essenze ad alto fusto o se esistenti dovranno essere poste a dimora essenze ad alto fusto almeno sino al raggiungimento di quattro unità;

– nella scelta delle essenze arboree una percentuale pari all’80% dovrà essere destinata a latifoglie autoctone;

– nella realizzazione di siepi di recinzione o di confine è vietato l'uso di conifere ed è consigliato l'uso di specie autoctone;

        per la realizzazione di quinte vegetali di mascheramento è consentito l’uso di specie ornamentali anche non rientranti nella categoria delle essenze autoctone.

        Nelle Sottozone Agricole EA ed EP ed in particolar modo nella Sottozona  VP* che costituisce ambito di tutela definitivo e permanente del Centro Storico dovra’ essere posto a dimora un albero per ogni nato ai sensi della L.113 del 29-01-1992.

 

    Indice N.T.A.

    Informatizzazione a cura di: