Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

TITOLO III – SOTTOSISTEMI TEMATICI

 CAPO I - SETTORE GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO

 

ART. 40 – PERICOLOSITA' GEOLOGICHE E TUTELA DI SORGENTI E POZZI IDRICI: OGGETTO E OBIETTIVI DELLA SALVAGUARDIA E MODALITÀ’ D'INTERVENTO

A) Oggetto della salvaguardia 

1) Pericolosità geologiche:

Rientrano in questa categoria tutte quelle porzioni di territorio che, a seguito di forte antropizzazione o per cause prevalentemente naturali, presentano situazioni di pericolosità geologica.

Il territorio comunale è interessato da:

a) arca esondabile in prossimità del Fiume Esino;

b) aree in frana diffuse e particolarmente raggruppate nel versante nord–est e nel versante nord–ovest;

c) aree in erosione prevalentemente nel versante sud–ovest (Torrente Vallemani);

d) aree di vulnerabilità dell'acquifero interna alla pianura alluvionale dell'Esino;

e) aree soggette a movimenti gravitativi particolarmente presente nel versante nord ovest in prossimità del fosso Fugiano.

Le pericolosità geologiche sono riportate nell'Allegato n. 6 dello Studio Geologico del Territorio. 

2) Sorgenti e pozzi idrici:

Le sorgenti ed i pozzi idrici sono riportati nell'Allegato n. 4 Carta Idrogeologica dello Studio Geologico del Territorio e nella tav. 2.4 del P.R.G.. 

B) Obiettivi della salvaguardia

1) Determinare una riduzione del rischio ambientale inteso come distruzione delle attività economiche, di danni a manufatti e danni corporali a persone,operando sul recupero dei manufatti esistenti e principalmente sul consolidamento dei versanti o limitatamente di parte dell'area interessata dal fenomeno. Inoltre, per i nuovi insediamenti, verificare, attraverso zonizzazioni operate da indagini, l'identificazione del rischio ambientale.

2) Tutelare e recuperare qualitativamente le falde idriche all'uso idropotabile per poter poi valorizzare le eventuali caratteristiche peculiari delle acque delle diverse falde; inoltre si tende a conservare nel tempo la potenzialità dell'acquifero. 

C) Modalità d'intervento 

Area Esondabile

Nell'area esondabile situata sul Fiume Esino sono ammessi interventi esclusivamente di recupero ambientale o di regimazione idraulica; andranno inoltre incentivati in tale zona interventi finalizzati al potenziamento degli argini, alla riprofilatura dell'alveo, al consolidamento delle sponde. Per rimboschimenti si dovrà fare riferimento alle essenze arboree di cui all'elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41.

Nella zona produttiva posta tra la Ferrovia e la Superstrada, ed in particolar modo nella Sottozona D4 di cui al precedente art. 32, visto che l’area è interessata da un’esondabilità indiretta, dovrà essere previsto:

– che per le opere di fondazione dei costruendi fabbricati e per le infrastrutture (strade di servizio, piazzali, ecc.) si dovranno prendere in considerazione piani di fondazioni/calpestio a quota +2,00 / +2,50 m. dall'attuale piano di campagna, onde evitare gli effetti di eventuali esondazioni;

– che i rilevati potranno essere realizzati con materiali drenanti opportunamente compattati; con la messa in opera di uno strato di sabbia dello spessore di almeno 0,60 m previo scavo di un eguale spessore di terreno agrario, allo scopo di avere un materasso filtrante per lo smaltimento delle acque di infiltrazione.

Il carico del rilevato indurrà assestamenti variabili nei terreni di sottofondo, "cedimenti" che potranno esaurirsi in un tempo compreso tra i 6 / 12 mesi.

L’esecuzione del rilevato deve essere possibilmente differenziata nel tempo, rispetto alle opere dei piani di calpestio, in modo da lasciare al terreno di fondazione il tempo necessario per il primo e più consistente assestamento per consolidazione. 

Aree in frana, aree in erosione, aree soggette a movimenti gravitativi

Si prescrive che qualsiasi intervento edilizio ricadente all'interno o in prossimità di aree in frana, di aree in erosione e di aree soggette a movimenti gravitativi possa essere effettuato solo dopo accurata indagine geologica.

Nelle scarpate con evidenti segni di instabilità e nelle zone in frana sono vietati gli insediamenti di qualsiasi genere, comprese le infrastrutture di pubblico interesse, nonché le opere di sbanco e di ricarica, fatte salve le opere finalizzate al consolidamento e alla bonifica delle aree, salvo, mediante idonea indagine geologica gli interventi di Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell’imprenditore agricolo ed il Recupero del patrimonio edilizio esistente.

Nelle zone perimetrali delle aree instabili saranno le indagini di dettaglio a definire gli eventuali criteri di intervento o la larghezza delle fasce di rispetto da tenere.

Sono inoltre vietati gli sbancamenti e le pratiche agricole con arature profonde non connesse alle caratteristiche dei versanti, la modifica del regime idrico delle acque superficiali e la creazione a monte di laghi artificiali o simili.

Sono invece consentiti e da incentivare interventi rivolti al risanamento, alla bonifica e alla regimazione delle acque, atti a ristabilire le condizioni di equilibrio originarie.

Nel caso siano identificate sul territorio frane profonde, oltre alle limitazioni sopraesposte, saranno da incentivare studi geologico–tecnici che riguardino l'intero versante interessato dai fenomeni, finalizzati a definire in dettaglio la geometria e l'entità del fenomeno e a determinare le zone e i criteri di intervento per il risanamento dell'area.

Deve esser incrementata o posta a dimora la vegetazione sia per l'importanza botanico vegetazionale che per la funzione di trattenere il terreno da eventuali movimenti franosi facendo riferimento alle essenze arboree di cui all'elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41.

Sono inoltre vietati:

–     qualsiasi impedimento al deflusso delle acque;

–     i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale;

–     creazione, anche a monte, di laghi artificiali o simili;

E' consigliata la coltivazione ad ulivo o vite. 

Aree di vulnerabilità dell'acquifero e sorgenti

L’area di vulnerabilità dell’acquifero è individuata nell'Allegato 6.

Per le sorgenti individuate nell'Allegato 4 e riportate nella tavola di P.R.G. 2.4, le seguenti norme si applicano in un ambito di 50 ml. dalle sorgenti medesime.

Al fine di evitare l'inquinamento delle risorsa in tali aree, sono vietate:

a)    dispersione nel sottosuolo, di reflui, fanghi e liquami anche depurati;

b)    accumulo di concimi organici;

c)    dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e/o strade;

d)    aree cimiteriali;

e)    spandimento di presidi fitosanitari (pesticidi, diserbanti, ecc.) e fertilizzanti chimici;

f)     apertura di cave e pozzi idrici;

g)    discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

h)    stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

i)     centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

1)    impianti di trattamento di rifiuti;

m)   pascolo e stazzo di bestiame;

n)    insediamento di pozzi perdenti o vasche di depurazione non a perfetta tenuta, fognature non a perfetta tenuta stagna, subirrigazione;

o)    aratura profonda;

p)    le coltivazioni a vigneto, frutteto, ortaggi;

q)    gli allevamenti zootecnici.

In tali aree vanno favorite le colture erbacee permanenti, i prati, gli arbusti e le forme di rimboschimento con essenze i cui all’elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41.

Per eventuali insediamenti produttivi o di altra natura previsti, deve essere valutata la compatibilità delle singole attività con la natura permeabile dei terreni, escludendo qualsiasi possibilità di discariche e infiltrazioni di sostanze nel suolo. 

Pozzi Idrici

L'escavazione di nuovi pozzi è subordinata al rapporto con le risorse idriche già utilizzate ed è consentita solo per specifiche esigenze.

I proprietari di fondi che richiedano concessione edilizia per l'apertura di nuovi pozzi idrici, da realizzare secondo le normative vigenti, sono obbligati a richiudere eventuali pozzi esistenti sul fondo e realizzati con tecniche tradizionali che comportano inquinamento delle falde più profonde da parte di acquiferi più superficiali o acque meteoriche dilavanti contenenti forti concentrazioni di sostanze inquinanti(nitrati, residui fitosanitari, sostanze organiche, ecc.).

I pozzi idrici potranno essere realizzati previa concessione edilizia e la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione firmata da un geologo responsabile della realizzazione dell'opera.

Ogni intervento è pertanto subordinato al rispetto delle indagini del Settore Geologico Geomorfologico Idrogeologico di seguito elencate:

– Relazione Generale

– Relazione Geologica–Geotecnica Integrativa

Area Produttiva Industriale D4

Allegato 1 – Carta geologica (1:5.000)

Allegato 2 – Sezioni geologiche (1:5.000)

Allegato 3 – Carta geomorfologica (1:5.000)

Allegato 4 – Carta idrogeologica (1:5.000)

Allegato 4/a – Carta delle acclività (1:5.000)

Allegato 5 – Carta litotecnica (1:5.000)

Allegato 6 – Carta delle pericolosità geologiche (1:5.000)

Allegato 7 – Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (1:5.000)

– Relazione Geologia e Geotecnica ed Allegati.

 

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