Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

CAPO II – ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

ART. 3 – PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

 

Nelle zone soggette a Piano Particolareggiato (P.P.) o a strumento attuativo equipollente specificato all'art. 2, paragrafo a), non può essere autorizzata alcuna nuova costruzione, né ampliamento delle costruzioni esistenti prima dell’approvazione del relativo Piano; è tuttavia in facoltà dell'Amministrazione Comunale in attesa dell'elaborazione e dell'approvazione del P.P., consentire 1'esecuzione di opere di manutenzione e restauro che non pregiudichino o rendano più onerosa 1'attuazione del P.R.G..

Per il Piano Particolareggiato della Sottozona A0 di interesse Storico – Artistico valgono le norme particolari dell'art. 25.

E’ in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere, in aggiunta a quelli previsti nel P.R.G., all'elaborazione ed adozione di Piani Particolareggiati o strumenti attuativi equipollenti in qualsiasi zona del territorio Comunale, per ambiti unitari di qualsiasi forma ed estensione.

Qualora tali Piani intervengano con soluzioni planovolumetriche unitarie, anche in zone in cui il P.R.G. ammette l'intervento edilizio diretto, è data facoltà di prescindere dalle norme sui distacchi dai confini, dalle strade e tra fabbricati, nel rispetto dell’altezza massima e dell’indice di fabbricabilità previsto per la zona ai sensi dell'art. 9 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.

I Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica sono così distinti:

a) Piano Particolareggiato generico (P.P.) di cui all'art. 13 della L. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

b) Piano per Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) di cui alla L. 167/1962 e successive modifiche ed integrazioni;

c) Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all’art. 27 della L. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

d) Piano Particolareggiato dei Centri Storici (P.P.C.S.) di cui alla L. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni e alla legislazione Regionale in merito;

e) Piani di Recupero (P.R.) di cui all'art. 28 della L. 457/78 (anche di iniziativa privata);

f) Piani Attuativi per i Servizi (P.A.S.) di cui all'art. 20 della L.R. 34/92;

Per quanto attiene alla Sottozona A0 si rinvia alle Norme Tecniche specifiche allegate al Piano Particolareggiato del Centro Storico (P.P.C.S.).

 

Per il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi volti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, nel corso di validità del P.R.G., l'Amministrazione Comunale può, con apposito ed idoneo atto, individuare Zone di Recupero e delimitare, al loro interno, Piani di Recupero (P.R.).

Inoltre l'Amministrazione Comunale può, con proprio atto, individuare le aree e i beni da assoggettare a vincoli preordinati all'espropriazione e/o approvare un Piano Attuativo per i Servizi (P.A.S.), di cui agli artt. 15–20 della L.R. 34/92.

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