Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MERGO

Provincia di Ancona

CAPO II – SOTTOZONE DI INTERESSE COLLETTIVO 

ART. 17 – SOTTOZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ CARRABILE, PEDONALE–CICLABILE, ALLA LINEA FERROVIARIA (FF.SS.) ED ALLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'UTENZA DELLA STRADA

Le sottozone destinate alla viabilità comprendono:

a) le strade;

b) i nodi stradali;

c) le linee ferroviarie;

d) i percorsi pedonali e ciclabili. 

Le sottozone destinate alla viabilità carrabile al di fuori delle aree urbanizzate, ancorché non indicate nelle tavole di P.R.G., sono vincolate alla conservazione, ampliamento e creazione di spazi pubblici per la circolazione e comprendono le sedi stradali con i relativi nodi e le fasce a protezione del nastro così come definite dal Decreto 1° Aprile 1968 n. 1404 e dal nuovo Codice della Strada.

Nelle fasce di rispetto stradale é consentita, salvo norme più restrittive riportate nelle sottozone del presente PRG e nelle norme comuni delle sottozone agricole di cui al successivo art. 36 la realizzazione di attrezzature al servizio dell'utente della strada.

Non costituisce variante al PRG la rettifica e l'ampliamento dei tracciati esistenti purché non ricadano nella casistica di cui all'art. 45 delle NTA del PPAR.

Il PRG individua con apposita simbologia le aree esistenti adibite alla distribuzione di carburanti; il rilascio di qualsiasi concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori o di dichiarazione di inizio attività nell'area ubicata in Sottozona EECG adiacente al Fiume Esino dovrà essere subordinato alla previsione di opere e/o bonifiche tali che annullino la pericolosità dovuta all'attuale area esondabile esistente. 

La classificazione delle strade è la seguente: 

-          Le Autostrade e le Superstrade con funzione d'interesse nazionale e regionale; sono accessibili solo attraverso appositi svincoli.

-          Le Strade Extraurbane primarie: hanno la funzione di interesse comprensoriale e di raccordo tra il capoluogo ed i comuni limitrofi. Coincide con la Strada Statale 76 che è sottoposta alle normative specifiche.

-          Le Strade Extraurbane secondarie: hanno la funzione di interesse comunale di raccordo tra il capoluogo ed i comuni limitrofi. Coincidono con le Strade Provinciali e sono quindi sottoposte alle normative specifiche.

-          Le Strade urbane di quartiere: strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate a nastro o can apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

-          Le Strade locali: strade urbane od extraurbane opportunamente sistemate ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facenti parte degli altri tipi di strade. 

La sezione di nuove strade locali con funzione agricola è di m. 6,50 compreso cunette, banchine, ecc..

La sezione complessiva per le nuove strade urbane di quartiere in Zona Residenziale urbana, da recinzione a recinzione è, salvo eventuali diverse prescrizioni nelle tavole del Piano e/o nelle presenti N.T.A., di m 10,50 con carreggiata minima di m 7,50; tale sezione potrà essere ridotta a m 7,50, con carreggiata minima di m 6,00, nelle strade a fondo cieco con marciapiede su un solo lato.

Nelle zone Produttive la sezione minima è di m 10,50.

Potranno essere consentite limitate deroghe alle sezioni di cui sopra, con opportuni accorgimenti, per la salvaguardia delle alberature esistenti ai sensi della L.R. 7/85, n. 8/87 e n. 6/93.

In tutte le strade di nuova realizzazione, ivi comprese quelle previste da interventi urbanistici preventivi, è fatto obbligo di porre a dimora idonei filari di alberature di essenze autoctone di cui all'elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41.

Nelle strade di nuova urbanizzazione, comprese in interventi urbanistici preventivi, in alternativa alla piantumazione sui marciapiedi, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la posa a dimora di idonei filari di alberature di essenze autoctone interni ai lotti e disposti in opportuna adiacenza dalle recinzioni lungo il fronte stradale.

L'indicazione grafica delle strade interne ed esterne alle sottozone di espansione e di eventuali nodi stradali di nuova previsione ha valore indicativo per la redazione dei progetti esecutivi delle opere.

Fino alla redazione di tali progetti la previsione del P.R.G. è vincolante nei confronti degli interventi ammessi.

Ove gli interventi su strade esistenti e su nuovi tracciati debbono considerarsi di rilevante trasformazione del territorio, secondo la definizione dell'art. 45 delle N.T.A. del P.P.A.R., la progettazione delle opere deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 47 delle N.T.A. del P.P.A.R. medesimo.

In conformità a quanto previsto all’art. 43 delle N.T.A. del P.P.A.R., sono state individuate le strade panoramiche al di fuori dei centri abitati ed evidenziate nelle tavole del P.R.G.. La relativa fascia di rispetto è aumentata del 50%.

Percorsi pedonali e ciclabili

Il PRG individua con apposita simbologia i percorsi pedonali e ciclabili. Tali percorsi sono vincolanti salvo nelle aree pubbliche ed in quelle soggette a Piano Urbanistico preventivo nelle quali i percorsi possono essere traslati mantenendo comunque i principi informatori del PRG medesimo.

All'atto della richiesta di autorizzazioni o concessioni edilizie i proprietari dei fondi agricoli o urbani ricadenti nel percorso pedonale sono tenuti a verificare l'ubicazione della sede e la cessione o l'uso al Comune delle superfici occorrenti alla realizzazione.

Prescrizioni:

-          L'utilizzo è rigorosamente riservato ai pedoni e ciclisti.

-          Il percorso deve essere realizzato con materiali e tecniche semplici e di facile realizzazione aventi impatto positivo con l'ambiente circostante.

-          E’ vietato l'uso di manufatti in cemento.

-          E' consentita la realizzazione di strutture solo con materiali in legno trattato e metallo (per es. ponticelli e camminamenti etc.).

-          Laddove siano presenti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (scarpate, dirupi, etc.) è obbligatoria la realizzazione di staccionate tipo maremmane in legno.

-          L'organizzazione di un sistema segnaletico sarà fondamentale e prioritaria per la realizzazione del progetto: una serie di cartelli in lamiera montati su pali di legno dovranno essere localizzati nei vari punti di accesso e lungo tutto il percorso.

-          I cartelli conterranno indicazioni, informazioni, divieti, soste.

-          La realizzazione del percorso comporterà anche delle opere a verde, intese sia come nuove piantagioni (di cui all'elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41) o miglioramento della vegetazione esistente.

Tali interventi saranno finalizzati a:

a) creazione di zone d'ombra nei casi in cui non siano presenti alberature o forme di vegetazione idonee;

b) identificazione del tracciato nel caso in cui questo non sia facilmente individuabile;

c) realizzazione di impedimenti od ostacoli per evitare gli ingressi di mezzi motorizzati o cicli;

d) realizzazioni di protezioni per le zone adiacenti al percorso (es. campi coltivati);

e) segnalazione di punti panoramici con alberi di alto fusto;

f) arredo e miglioramento estetico di tratti presentanti attrattive di valore;

g) creazione e delimitazione di aree di sosta. 

-          Nella messa a dimora di piante di alto fusto le distanze di impianto devono essere tali da non rendere successivamente necessari interventi di potatura.

-          Le zone ad alta percettività visiva debbono essere salvaguardate dal punto di vista visuale, in questi casi va limitato l'uso di piante arboree. 

Le sottozone destinate alla linea ferroviaria (FF.SS.) riguardano la linea esistente ed i relativi spazi operativi per il movimento merci.

All'interno di tali sottozone è consentita anche la realizzazione di eventuali "fermate ferroviarie” nel rispetto delle legislazioni vigenti.

Le fasce di rispetto ferroviario sono computabili ai fini del calcolo del Volume, fermo restando le distanze minime e le modalità di intervento su edifici esistenti (DPR n. 753 dell'11/7/1980). Eventuali deroghe (art. 60 del sopraccitato DPR n. 753) alle distanze minime dalla più vicina rotaia, dovranno essere rilasciate dai competenti uffici delle FF.SS.

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